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31/07/2013 - Reverse charge esteso a nuove tipologie di cessioni: Direttive Ue

Reverse charge esteso a nuove tipologie di cessioni: Direttive Ue

Con Direttive del Consiglio UE 22 luglio 203, n. 42/2013 e n. 43/2013, pubblicate in G.U.U.E. 26 luglio 2013, n. 201, serie L, sono stati introdotti nuovi casi di applicazione del meccanismo di inversione contabile.

Modificando quanto disposto dalla Direttiva IVA n. 112/2006/CE, è stato previsto che gli stati membri possono imporre, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, il meccanismo del reverse charge per le cessioni:

  • di gas ed energia elettrica e dei relativi certificati;
  • di console di gioco;
  • di tablet, computer e cellulari;
  • di cereali e colture industriali;
  • di metalli.

Tale meccanismo potrà riguardare anche le prestazioni di servizi di telecomunicazione.

È stato, inoltre, disposto che in caso di urgenza gli stati membri possano seguire un procedimento rapido e semplificato per estendere temporaneamente (durata non superiore a nove mesi) il meccanismo anche ad altre operazioni diverse da quelle elencate, per le quali siano individuati possibili fenomeni elusivi.

Italia-San Marino: pubblicata in G.U. la Legge che ratifica la Convenzione contro le doppie imposizioni

La Legge 19 luglio 2013, n. 88, che ratifica l'intesa contro le doppie imposizioni tra la Repubblica italiana e quella di San Marino, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2013, n. 177.

La Legge in esame prevede, tra le principali disposizioni, che:

  • gli Stati contraenti debbano scambiarsi le informazioni, al fine di applicare le disposizioni previste dalla Convenzione e di prevenire l'elusione e l'evasione fiscale;
  • i dividendi siano esenti totalmente da ritenuta (attualmente al 20%) a patto che il beneficiario "sia una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedenti alla data della delibera di distribuzione". Negli altri casi la ritenuta non potrà superare il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi. Inoltre, qualora non vi sia l'esenzione, la ritenuta non potrà superare:
    • il 13% per quanto riguarda gli interessi;
    • il 10%, per le royalties.

Condannato il finto appaltante per interposizione fittizia di manodopera

In tema di appalto di manodopera, la Corte di Cassazione ha statuito, sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori INPS circa le reali mansioni svolte in favore del finto appaltante, la sussistenza dell'interposizione fittizia.

Secondo la Sentenza n. 18261 del 30 luglio 2013, la confessione dei lavoratori intermediati inguaia l'unico committente della cooperativa che sulla carta ha a libro paga il personale utilizzato in realtà dal finto appaltante; quest'ultimo deve pagare le differenze sugli oneri contributivi cui la cooperativa non ha provveduto.

Ingresso della Croazia nell'Unione Europea: effetti su DS e ANF

L'INPS, nel Messaggio n. 12242 del 30 luglio 2013, chiarisce gli aspetti relativi alla disciplina in materia di disoccupazione e prestazioni familiari connessi all'ingresso della Croazia nell'Unione europea.

In particolare l'Istituto chiarisce che dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/ 2009; pertanto, non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione ai fini dell'erogazione della disoccupazione e della totalizzazione dei periodi di assicurazione.

I predetti Regolamenti si applicano anche alla materia delle prestazioni familiari; pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all'estero.

Licenziamento: basta il datore e non serve il questore se la guardia giurata dorme in servizio

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di violazioni inerenti il corretto svolgimento della prestazione lavorativa da parte della guardia giurata, deve considerarsi legittimo il provvedimento espulsivo comminato dal datore di lavoro, non risultando tale atto prerogativa di competenza esclusiva del questore.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18268 del 30 luglio 2013, ha precisato che, ferma restando la particolare disciplina del rapporto di lavoro instaurato con le guardie private, rimane di competenza del datore di lavoro il potere disciplinare relativo alle mancanze degli obblighi dedotti in contratto. Il profilo pubblicistico di tale particolare rapporto non riguarda il corretto svolgimento della prestazione, con il risultato che la guardia giurata la quale viene scoperta a dormire nell'orario notturno di servizio, potrà essere legittimamente licenziata, senza alcun intervento del questore.