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12/01/2018 - Nuovi decreti MEF in materia di coordinamento dei principi contabili internazionali

Nuovi decreti MEF in materia di coordinamento dei principi contabili internazionali

Sono stati firmati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, e sono in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tre nuovi decreti diretti a:

·         coordinare i principi contabili internazionali IFRS 9 "Strumenti finanziari" e IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP;

·         dettare ulteriori disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 (cd. secondo decreto IAS) al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati.

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Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni: Legge di Bilancio 2018

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 è stata disposta la proroga per la rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni.
La rivalutazione viene effettuata per i terreni e le partecipazioni, posseduti al 1° gennaio 2018, e prevede:

·         la redazione di una perizia di stima;

·         il versamento di un’imposta sostitutiva pari all’8%.


Il termine entro cui porre in essere tali adempimenti è fissato al 2 luglio 2018 (la norma prevede il termine del 30 giugno che nel 2018 cade, però, di sabato).

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Nel periodo tra il fallimento e il recesso illegittimo il lavoratore non ha diritto a retribuzioni

Nel periodo che intercorre tra la dichiarazione di insolvenza dell’impresa e il licenziamento deciso dal curatore fallimentare, ancorché illegittimo, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, in quanto il rapporto di lavoro si intende sospeso e non vi è prestazione di lavoro.
Così la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 522 pubblicata l’11 gennaio 2018, ha risolto a favore del fallimento la diatriba sorta a seguito del ricorso iniziale del lavoratore, al quale la Corte d’appello aveva riconosciuto più di 200 mila euro tra retribuzioni e TFR. I giudici hanno precisato che tale principio è valido finché la curatela non sceglie se subentrare o meno nel rapporto di lavoro.

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Licenziato per utilizzo del congedo parentale per svolgere un diverso lavoro

In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che utilizza il congedo parentale per svolgere un’altra attività lavorativa, invece che occuparsi dell’assistenza del figlio disabile, a nulla rilevando il fatto che lo svolgimento di tale attività contribuisce ad una migliore organizzazione della famiglia.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 509 dell’11 gennaio 2018, ha ribadito che non è consentito l’uso del congedo per esigenze diverse dall’assistenza al disabile e, quindi, nel caso di specie si configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto, idoneo a essere valutato dal giudice ai fini del licenziamento.

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Niente riduzione del risarcimento a carico del datore perché il licenziato trova solo lavori saltuari

Secondo la Corte di Cassazione al datore di lavoro non spetta una riduzione sul risarcimento a suo carico, soltanto perché successivamente al licenziamento illegittimo l’ex dipendente ha trovato soltanto lavori saltuari, anziché un’occupazione a tempo indeterminato.
Con la Sentenza n. 512 dell’11 gennaio 2018 viene chiarito che in tema di aliunde perceptum è sufficiente che il lavoratore dimostri la sua attivazione tempestiva per trovare un altro impiego, spettando all’azienda provare che l’ex dipendente ha già trovato un nuovo posto di lavoro, anche se l’interessato non collabora. Nell’ordinaria diligenza del lavoratore non rientra l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito.

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Sicurezza sul lavoro: lo svolgimento diretto dei compiti da parte del datore non lo esonera dal rispetto degli obblighi previsti

In materia di sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sottolineato che, in caso di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti previsti in materia di primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione, lo stesso non potrà considerarsi esonerato dal rispettare tutte le previsioni di cui all’art. 18 del D.Lgs n. 81/2008.
Nello specifico l’INL, con la Circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, ha precisato che in capo al datore di lavoro rimane l’obbligo di occuparsi di designare i lavoratori incaricati della concreta attuazione delle misure di sicurezza necessarie.

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