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17/01/2018 - CUPE 2018: approvati modelli e istruzioni

CUPE 2018: approvati modelli e istruzioni

Con Provvedimento 12 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, il modello e le relative istruzioni del CUPE 2018 (certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati).
Il nuovo modello sostituisce lo schema di certificazione approvato con Provvedimento 7 gennaio 2013 e recepisce le variazioni introdotte dal Decreto MEF 26 maggio 2017. A seguito della riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%, (a decorrere dell’esercizio 2017), il citato Decreto ha stabilito che la quota dei dividendi da assoggettare a tassazione è pari al 58,14% (non più 49,72%).
Si ricorda che la Certificazione deve essere rilasciata dal soggetto che corrisponde, tra gli altri, utili derivanti da partecipazione, a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, e deve essere consegnata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di rife rimento.

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Chiarimenti relativi al regime di branch exemption: Risoluzione

Con Risoluzione 15 gennaio 2018, n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi relativi all’esercizio dell’opzione per il regime di branch exemption, di cui all’art.168-ter, TUIR, nel caso di esercizio dell’opzione con efficacia dal periodo d’imposta 2016.
In particolare, l’Agenzia, a fronte dell’incongruenza tra i modelli dichiarativi 2017 e le indicazioni contenute nel successivo Provvedimento 28 agosto 2017 in merito alle modalità applicative del regime di branch exemption, ha fornito precisazioni riguardo alle modalità di compilazione del Mod. IRAP 2017 e del Mod. REDDITI SC, SP, ENC 2017.
Il documento di prassi prevede inoltre che, al fine di consentire l’applicazione dei chiarimenti resi, le imprese possono presentare "una dichiarazione integrativa/sostitutiva [.] entro 90 giorni dalla data del 31 ottobre 2017, ossia entro il 29 gennaio 2018."

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Indice TFR del mese di dicembre 2017

L’Istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di dicembre 2017 è pari a 101,10 punti.
L’incidenza percentuale della differenza rispetto all’indice in vigore al 31 dicembre 2016 è pari a 0,797607; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell’1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 2,098205%.

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Flussi d’ingresso 2018: pubblicato il decreto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 il DPCM 15 dicembre 2017 contenente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo nel territorio dello Stato per l’anno 2018, entro una quota massima di 30.850 unità.
I termini per la presentazione delle domande per:

·         lavoro non stagionale e autonomo, potranno essere trasmesse soltanto dalle ore 9 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DPCM 15.12.2017 sulla GU;

·         lavoro stagionale potranno essere trasmesse soltanto dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DPCM 15.12.2017 sulla GU.

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Addizionale amianto: pubblicato il decreto

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del proprio sito internet, il Decreto Interministeriale 7 dicembre 2017 con il quale conferma per l’anno 2017 nella misura dell’1,29% l’aliquota addizionale sui premi versati dalle imprese a finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto.

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Ammesso il distacco del lavoratore apprendista

In materia di distacco, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che deve considerarsi legittimo, alla luce della richiesta di parere formulata dall’ITL Udine-Pordenone con nota prot. N. 29837 del 19 dicembre 2017, l’utilizzo del contratto di apprendistato in distacco.
Nello specifico l’INL, con Circolare del 12 gennaio 2018, ha precisato che ai fini della legittimità dell’istituto del distacco in presenza di contratto di apprendistato, è necessario che sussista sempre:

·         l’interesse del distaccante;

·         l’espressa previsione del distacco nel piano formativo e

·         la presenza di un tutor adeguato messo a disposizione del DDL.

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Licenziato il dipendente adibito a mansioni inferiori per l’assenza dopo la diffida al datore

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente adibito a mansioni inferiori, che si assenta per più giorni dal servizio subito dopo aver inviato una diffida al datore, in quanto il rifiuto completo della prestazione può essere giustificato soltanto in caso di inadempimento totale da parte dell’imprenditore.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018, ha chiarito che ove il datore assolva a tutti gli altri obblighi, quali il pagamento della retribuzione, la copertura previdenziale e assicurativa e l’assicurazione del posto di lavoro, non trova applicazione l’art. 1460 c.c. in tema di eccezione d’inadempimento.

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Condanna del datore che non risponde a mezzo Pec alla richiesta di documenti dell’Ispettorato del Lavoro

Con la Sentenza n. 1561 del 16 gennaio 2018 la Corte di Cassazione condanna, quale contravvenzione ex art articolo 4, comma 7 della Legge n. 628/1961, la condotta del legale rappresentante di una società cooperativa di produzione e lavoro che aveva omesso di rispondere via Pec ad una richiesta di documenti da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Nella pronuncia in esame si definisce quale "legalmente data" la richiesta di informazioni inviata via Pec alla Società, "essendo un mezzo legale di comunicazione per le Società che offre garanzie di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante".

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L’informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro non necessariamente impartita dal RSPP

Con l’Interpello n. 2/2017, pubblicato il 16 gennaio 2018, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in seguito all’istanza avanzata dall’Unione Generale del Lavoro(UGL) ha fornito risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione (definita dal D.Lg 81/2008) sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Attraverso un’interpretazione del combinato disposto degli artt. 31 e 36 del D.Lgs 81/2008, la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del datore di lavoro la decisione in merito a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

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