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19/01/2018 - Ulteriori chiarimenti sul regime di non imponibilità IVA per le navi: Risoluzione

Ulteriori chiarimenti sul regime di non imponibilità IVA per le navi: Risoluzione

Con Risoluzione 16 gennaio 2018, n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla nozione di "navi adibite alla navigazione in alto mare" nell’ambito dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, l’Agenzia, integrando quanto espresso nella Risoluzione n. 2/2017, ha chiarito, tra l’altro, che:

·         con il termine "viaggio", si intende fare riferimento agli spostamenti tra porti (italiani, UE o Extra UE) che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure ai fini della propria attività commerciale, nell’ambito dei quali sono effettuate operazioni di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri;

·         per documentazione ufficiale s’intende ogni documentazione che provenga dall’armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave e che sia in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dal mezzo di trasporto;

·         l’applicazione provvisoria del regime di non imponibilità si estende a tutti quei casi in cui si riscontra una obiettiva discontinuità nell’utilizzo del mezzo;

·         il periodo di riferimento per il calcolo della percentuale di viaggi effettuati in alto mare, qualora la nave resti ferma per uno o più anni, è quello dell’ultimo anno di utilizzo del mezzo.

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Invio dei dati al sistema TS da parte delle IPAB se l’utente richiede il documento fiscale: Risoluzione

Con Risoluzione 16 gennaio 2018, n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle IPAB (Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza) che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata.
In particolare l’Agenzia ha chiarito che tali Istituti, anche quando dispensati dall’obbligo di fatturazione e registrazione, sono comunque tenuti a comunicare, tramite il Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute e le relative prestazioni mediche detraibili/deducibili, rimaste a carico dell’utente.
Non sussiste l’obbligo di comunicazione per prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali.
Inoltre, al fine di consentire ai contribuenti di documentare idoneamente la detrazione o deduzione dell’onere, e all’Agenzia delle Entrate di indicare la quota di spese sa nitaria nella dichiarazione dei redditi precompilata, in caso di emissione del documento fiscale, l’Agenzia delle Entrate raccomanda di:

·         dettagliare analiticamente le singole voci di spesa sanitaria e la quota rimasta a carico dell’utente, distinguendo in fattura, in particolare, le singole voci di spesa sanitaria, di spesa non sanitaria e di spesa non rimasta a carico dell’assistito perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo (a titolo esemplificativo, comune o regione);

·         qualora non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie e non sanitarie, di determinare la quota di spese sanitaria applicando alla retta di ricovero la percentuale forfettaria stabilita dalle delibere regionali, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2017.

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Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero per l’anno 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 20 dicembre 2017, con cui sono determinate le retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all’estero, utili al calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie, nonché delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Si sottolinea che riguardo lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è stabilita sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Inoltre, sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

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Il dipendente che ottiene l’incentivo all’esodo e rassegna le dimissioni non può più impugnarle dopo 5 anni

Con l’Ordinanza n. 1159 del 18 gennaio 2018 la Cassazione stabilisce che il tentativo di conciliazione presentato dal lavoratore non ha l’effetto di annullare le dimissioni: la prescrizione può essere cioè interrotta solo con una domanda giudiziale.
La Corte boccia il ricorso del dipendente di un istituto bancario che aveva inizialmente rassegnato le dimissioni, chiedendo poi successivamente al datore di lavoro di reintegrarlo.
Nell’Ordinanza, richiamando l’art. 2943 c.c. si stabilisce che "la prescrizione dell’azione di annullamento, di natura costitutiva, è insuscettibile di interruzione mediante atto di messa in mora, essendo all’uopo necessaria la proposizione dell’azione in sede giudiziaria".

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INPGI: aggiornamento dei minimali e massimali retributivi 2018 per i giornalisti

L’INPGI, con la Circolare n. 1 del 18 gennaio 2018, ha aggiornato i minimali e massimali retributivi per l’anno 2018 utili al calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, sia per i giornalisti subordinati che per quelli iscritti alla gestione separata. Si segnala che la fascia retributiva annua, oltre la quale va corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% posta a carico del dipendente, è confermata in 46.184,00 euro annui, ovvero 3.849,00 euro se rapportata a 12 mesi.
Con riferimento all’utilizzo della procedura DASM per i periodi contributivi dell’anno 2018, l’Istituto ricorda che è necessario aggiornare il software di tale procedura: gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione "notizie per le aziende" del sito www.inpgi.it entro il 26 gennaio 2018.

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Illegittimità del licenziamento del lavoratore che si reca al mare durante la malattia

Con la Sentenza n. 1173 del 18 gennaio 2018 la Corte di Cassazione stabilisce l’illegittimità del licenziamento per giusta causa inflitto inizialmente al lavoratore, in base al rilievo secondo il quale il dipendente che si dedichi ad attività ricreativa sia in grado di tornare al lavoro.
Secondo la Corte spetterà al datore di lavoro dimostrare che durante il periodo di inabilità temporanea la condotta del lavoratore è contraria a buona fede, senza che l’interessato debba dimostrare il perdurare della malattia.
Pertanto, la Cassazione ha riconosciuto la reintegra del lavoratore che ottiene dunque tutela reale e risarcitoria (ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori).

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