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26/01/2016 - Bonus librerie: Legge di Bilancio 2018

Bonus librerie: Legge di Bilancio 2018

In sede di approvazione della Legge di bilancio 2018, è stato introdotto a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri sia nuovi che usati, un credito d’imposta parametrato:

·         agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio;

·         alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate dal Decreto attuativo, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.


Il nuovo credito d’imposta:

·         è stabilito nella misura massima di euro 20.000 per le librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite ed euro 10.000 per le librerie diverse da quelle sopra descritte;

·         è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n . 1407/2013 in materia di aiuti de minimis;

·         non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP;

·         non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

·         è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il Mod. F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.


È demandata al MIBACT l’emanazione di un apposito Decreto contenente le modalità attuative dell’agevolazione in esame.

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Comunicazione all’ENEA per interventi di recupero edilizio: Legge di Bilancio 2018

La Legge di Bilancio 2018, aggiungendo il nuovo comma 2-bis all’articolo 16, D.L. n. 63/2013, introduce, in analogia a quanto previsto per gli interventi di risparmio energetico, l’obbligo di invio telematico all’ENEA di una comunicazione contenente le informazioni sugli interventi di recupero edilizio effettuati, al fine di monitorare e valutare i relativi risparmi energetici conseguiti.
Un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro il 2 marzo 2018, definirà le regole attuative di tale nuovo adempimento.
La formulazione normativa pone l’obbligo in esame con riferimento alla totalità degli interventi di recupero edilizio: tuttavia, sembrerebbe più coerente con le finalità espresse dal nuovo comma 2-bis, limitare tale adempimento ai soli interventi di ristrutturazione che determinano un risparmio energetico, i ndividuati dall’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR.

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Ispettorato Nazionale del Lavoro: le prime indicazioni sulla Legge di Bilancio 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato, in data 25 gennaio 2018, la Circolare n. 2, con la quale illustra le principali novità della Legge di Bilancio 2018, Legge n. 205/2017, con particolare riferimento alle disposizioni di particolare interesse per l’attività di vigilanza, riservandosi comunque di fornire ulteriori chiarimenti in relazione a specifici argomenti, qualora ciò si rendesse necessario.

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Non licenziabile la lavoratrice assente ingiustificata perché deve assistere la figlia depressa

Con la Sentenza n. 1922 del 25 gennaio 2018 la Corte Cassazione chiarisce che, l’omesso inoltro da parte di una dipendente della richiesta di fruire di un congedo familiare, per assistere la figlia affetta da una grave depressione post partum non può far scattare il licenziamento per giusta causa della stessa.
La Corte di Cassazione precisa che, nel caso di specie l’inosservanza, da parte della lavoratrice, delle modalità per richiedere il congedo a fronte di una situazione caratterizzata dall’urgenza e dalla gravità, non può giustificare la decisione di interrompere il rapporto di lavoro.

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Pena nella misura minima per l’omesso versamento delle ritenute

La Corte di Cassazione, pur confermando la condanna del legale rappresentante della società per il reato di omesso versamento delle ritenute (ex art. 10 bis del D.Lgs n. 74/2000), ha rinviato la decisione ad altra sezione della Corte di appello per una nuova valutazione circa il trattamento sanzionatorio.
Infatti, con la Sentenza n. 3658 del 25 gennaio 2018, viene chiarito che nel caso di specie la pena stabilita per il suddetto reato va quantificata nella misura minima, in considerazione dell’età avanzata del condannato e della creazione negli anni di numerosi posti di lavoro grazie all’attività imprenditoriale svolta dalla società.

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INL: conseguenze della mancata applicazione dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n. 3 del 25 gennaio 2018, fornisce alcune indicazioni per un corretto esercizio dell’azione di vigilanza in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In particolare, l’INL precisa che:

·         qualora il datore di lavoro applichi una disciplina dettata da un contratto collettivo che non è quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,

·         non trovano applicazione gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa.

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