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30/01/2018 - Disciplina IRES per la valutazione di titoli con il criterio del costo ammortizzato: Risoluzione

Disciplina IRES per la valutazione di titoli con il criterio del costo ammortizzato: Risoluzione

Con Risoluzione 29 gennaio 2018, n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime IRES applicabile nel caso in cui una società abbia adottato, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei titoli di debito.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito, tra l’altro, che, ai fini fiscali, in presenza di un magazzino valutato contabilmente in maniera univoca con il criterio del costo ammortizzato, gli effetti reddituali e patrimoniali sono assoggettati a due differenti regimi:

·         la disciplina fiscale previgente, per i titoli acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e ancora in possesso della società negli esercizi successivi;

·         il recepimento del criterio del costo ammortizzato, per i titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016.


Il documento di prassi ha precisato c he, con riferimento alle cessioni, si può utilizzare un criterio proporzionale secondo il quale, in ciascun periodo d’imposta, la vendita dei titoli dev’essere effettuata in base al rapporto tra l’ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in ciascun dei due "magazzini fiscali" e l’ammontare complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla società.

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L’attività di manipolazione su piante ornamentali è reddito agrario: Risoluzione

Con Risoluzione 29 gennaio 2018, n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla classificazione ai fini fiscali dell’attività di manipolazione svolta dal vivaista sulle piante ornamentali.
In particolare l’Agenzia precisa che le attività di manipolazione (concimazione, trattamento delle zolle, potatura, rinvasatura, ecc.) effettuate su piante ornamentali prima di essere immesse sul mercato, rientrano tra le attività agricole connesse di cui all’art. 32, comma 2, lett. a), TUIR e sono, pertanto, tassate secondo i criteri previsti per il reddito agrario.

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Retribuzioni convenzionali: istruzioni per la regolarizzazione contributiva di gennaio 2018

L’INPS, con la Circolare n. 16 del 29 gennaio 2018, facendo seguito al DM 20 dicembre 2017 contenente le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero, fornisce le istruzioni operative per la regolarizzazione contributiva relativa al mese di gennaio 2018, che deve essere effettuata entro il 16 aprile 2018.

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Si alla monetizzazione della reintegra in 30 giorni dalla sentenza al netto di cause impeditive sopravvenute

Con l’Ordinanza n. 2139 del 29 gennaio 2018 la Corte di Cassazione stabilisce che il lavoratore licenziato ha diritto a monetizzare la reintegra entro 30 giorni a partire dalle due ipotesi alternative del ricevimento dell’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, oppure della comunicazione del deposito della sentenza contenente l’ordine di reintegrazione.
Da quel momento, si legge nella sentenza, "il diritto del lavoratore di ottenere l’indennità monetaria al posto della reintegrazione fa parte del patrimonio giuridico del medesimo e non può subire compressioni o limitazioni per cause sopravvenute, anche ove queste ultime rendano di fatto non più possibile la reintegrazione, come, ad esempio l’intimazione di un nuovo licenziamento da parte del datore di lavoro."

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NASpI: accesso in caso di risoluzione consensuale per il rifiuto del lavoratore al trasferimento

L’INPS, con il Messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, fornisce indicazioni in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nei casi di risoluzione consensuale in seguito al rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuiti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico e nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del dipendente.
L’Istituto, nel riepilogare le istruzioni fornite nel corso degli anni, sottolinea che in talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto lavorativo non è conseguenza di un atto unilaterale del datore è ammesso il ricorso al trattamento di disoccupazione. In particolare, lo stato di disoccupazione è da ritenersi involontario nei casi di cessazione del rapporto per risoluzione consensuale, si a in esito alla procedura di conciliazione che al rifiuto del lavoratore di trasferirsi ad altra sede della stessa azienda come nel caso di specie.

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