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02/03/2018 - Correttivi per gli studi di settore per le imprese in contabilità semplificata

Correttivi per gli studi di settore per le imprese in contabilità semplificata

La Commissione degli esperti il 28 febbraio 2018 ha individuato dei correttivi da applicare agli studi di settore dei contribuenti che, in contabilità semplificata, determinano il proprio reddito applicando il nuovo regime di cassa.
In particolare, oltre al dato delle rimanenze finali, che dovrà essere indicato dal contribuente, saranno elaborati i seguenti correttivi:

·         correttivo strutturale di cassa;

·         correttivo di cassa per vendite B2B;

·         correttivo di cassa per vendite PA;

·         correttivo settoriale di cassa;

·         correttivo territoriale di cassa.


Sono escluse dalla correzione le imprese in semplificata che hanno adottato il regime opzionale previsto dall’art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, ovvero quando la registrazione equivale a pagamento o incasso.


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Ravvedimento operoso e dichiarazione fraudolenta: Sentenza

Con Sentenza 6 febbraio 2018, n. 5448, la Corte di Cassazione ha sancito che il ricorso al ravvedimento operoso per "sanare" spontaneamente il reato di dichiarazione fraudolenta (articolo 2, D.Lgs. n. 74/2000) con fatture inesistenti permette al contribuente di accedere al "patteggiamento" fruendo degli sconti di pena.
La Corte precisa inoltre che l’art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000 relativo alle condizioni di accesso al patteggiamento, trattandosi di una disposizione processuale, opera indistintamente in relazione a tutti i processi in corso senza che abbia rilievo la data in cui è stato commesso il reato.


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Illegittimità del licenziamento per giusta causa ritorsivo

Con la Sentenza n. 4883 del 1° marzo 2018 la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso presentato da una società, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento per giusta causa adottato a fini ritorsivi; il provvedimento espulsivo, quale momento interruttivo del rapporto di lavoro deve essere adottato solo a fronte di una condotta scorretta del lavoratore, che sia di entità tale da ledere il vincolo fiduciario tra le parti.
Nel caso in esame, il provvedimento era stato adottato dalla società come forma di "vendetta" nei confronti dell’impiegato, poiché quest’ultimo non aveva accettato di rassegnare le proprie dimissioni.


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TFR versato per errore al Fondo Tesoreria: istruzioni INPS per la regolarizzazione

L’INPS, con la Circolare n. 37 del 1° marzo 2018, fornisce indicazioni in relazione al caso di avvenuto versamento al Fondo Tesoreria, da parte di aziende non in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso.
Ai fini del recupero delle quote di TFR versate, la procedura cambia a seconda che il datore di lavoro sia o meno in possesso del DURC. In particolare:

·         ai datori di lavoro in possesso del requisito della regolarità contributiva, sarà assegnato il codice di autorizzazione 7W che comporterà che le quote di TFR versate al Fondo Tesoreria non saranno rimborsate al datore di lavoro, ma saranno liquidate al lavoratore direttamente dall’INPS;

·         i datori di lavoro privi del requisito della regolarità contributiva potranno presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate a l Fondo Tesoreria (nei termini della prescrizione decennale), previo rinvio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso.


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Rapporto subordinato per l’agente che opera nei locali aziendali senza rischio d’impresa

Secondo la Corte di Cassazione ha natura di subordinazione il rapporto di lavoro instaurato con l’agente, qualora risulti che lo stesso è inserito stabilmente nell’organizzazione aziendale, è soggetto al potere direttivo e di controllo del datore ed opera nei locali dell’impresa con strumenti forniti dalla società, con assenza quindi di qualsiasi rischio imprenditoriale.
Con la Sentenza n. 4884 del 1° marzo 2018 viene sottolineato che in presenza di tali caratteristiche sono da considerarsi irrilevanti il nomen iuris scelto dalla parti al momento della conclusione del contratto, nonché l’assenza di contestazioni durante l’esecuzione del rapporto.


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