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04/05/2018 - Aggiornati i modelli degli studi di settore e dei parametri per le imprese in contabilità semplificata

Aggiornati i modelli degli studi di settore e dei parametri per le imprese in contabilità semplificata

Con Provvedimento 3 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche alla modulistica e alle istruzioni degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017.
Tali aggiornamenti sono finalizzati a recepire gli interventi correttivi agli studi di settore ed ai parametri applicabili, per il periodo di imposta 2017, alle imprese minori in regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa (art. 66, TUIR).
In particolare l’Agenzia precisa che ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare, nel quadro F, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dall’articolo 66 del TUIR. Inoltre, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (righi F06, F09, F12, F38) e alle rimanenze finali di magazzino (righi F07, F10, F13), che da quest’anno non concorrono alla formazione del reddito. Sarà poi il software Gerico che provvederà a non considerare le rimanenze finali tra i componenti positivi in modo da rispettare la corrispondenza tra quanto indicato nel quadro RG del Mod. REDDITI e quanto indicato nel quadro F degli studi.
Infine, sia per gli studi di settore (righi da F41 a F44) che per i parametri (righi da P53 a P56) è stata aggiunta la nuova sezione denominata "Ulteriori informazioni - imprese in regime di contabilità semplificata", che contiene dati specifici relativi alle imprese in regime semplificato.

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L’assenza del criterio di calcolo degli interessi rende nulla la cartella di pagamento: Ordinanza

Con Ordinanza 3 maggio 2018, n. 10481, la Corte di Cassazione ha sancito il principio per cui, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, è nulla la cartella di pagamento, limitatamente agli interessi dovuti sul debito tributario, qualora non venga riportato il criterio di calcolo degli interessi.
La Corte ha infatti disposto che "la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev’essere motivata dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi".
Pertanto, in assenza di tale motivazione, la pretesa dell’amministrazione finanziaria deve considerarsi nulla in quanto non consente al contribuente di risalire alla modalità di determinazione degli interessi.

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Mesi non lavorati nel part-time verticale ciclico pesano sull’anzianità contributiva per la pensione

Con la Sentenza n. 10526 del 3 maggio 2018, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato dall’INPS, ha stabilito che il lavoratore con contratto a part-time ciclico ha diritto ad un’anzianità contributiva per 52 settimane l’anno ai fini della pensione.
In forza del principio comunitario di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e pieno, anche i periodi in cui il dipendente resta a casa avvicinano la data di acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza.

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