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09/05/2018 - Regime fiscale applicabile al reddito prodotto dalle società tra avvocati: Risoluzione

Regime fiscale applicabile al reddito prodotto dalle società tra avvocati: Risoluzione

Con Risoluzione 7 maggio 2018, n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati costituite ai sensi dell’art. 4-bis, Legge n. 247/2012.
In particolare, l’amministrazione finanziaria, in risposta a specifico interpello, ha precisato che l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria. Di conseguenza, una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato, deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare ad IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione.

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Correttivi congiunturali studi di settore: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2018, n. 102, il Decreto MEF 23 aprile 2018 in merito all’approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017.
In particolare, anche per l’anno 2017, il Decreto in esame ha approvato:

·         interventi relativi all’analisi di normalità economica e di coerenza;

·         correttivi congiunturali di settore;

·         correttivi territoriali;

·         correttivi individuali.

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Niente licenziamento del dipendente assente per scarso rendimento

Con l’Ordinanza n. 10963 dell’8 maggio 2018, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di una compagnia di trasporto pubblico locale, ha stabilito che non si può licenziare per scarso rendimento il lavoratore solo perché colleziona assenze dal servizio.
È escluso, infatti, che l’inadempimento del lavoratore subordinato possa derivare da numerose malattie giustificate da certificati, ma non di durata tale da esaurire il periodo di comporto: nel rapporto di lavoro subordinato il dipendente non si obbliga al conseguimento di un risultato.

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Sotto i 15 dipendenti dopo un licenziamento orale è risarcito solo chi offre la prestazione al datore

Con l’Ordinanza n. 10968 dell’8 maggio 2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una società, ha stabilito che le conseguenze derivanti dal licenziamento orale (inefficiente) variano in base alla dimensione dell’azienda.
Nelle aziende sotto i 15 dipendenti il recesso datoriale viziato non produce effetti sulla continuità del rapporto e dunque il lavoratore può essere risarcito in base alle retribuzioni perdute soltanto se offre formalmente la sua prestazione al datore di lavoro.

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Lavoratori extraUE: svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari

L’INL e il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 4079 del 7 maggio 2018, forniscono chiarimenti sulla possibilità per i cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
In particolare, viene precisato che i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa avvalendosi della semplice ricevuta postale, attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

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