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21/05/2018 - Ecobonus: definite le regole per la cessione del credito d’imposta

Ecobonus: definite le regole per la cessione del credito d’imposta

Con Circolare 18 maggio 2018, n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta per gli interventi di efficienza energetica (c.d. "Ecobonus"), introdotto dall’art. 14, D.L. n. 63/2013 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018.
In particolare, il documento di prassi chiarisce, tra l’altro, che la cessione del credito d’imposta:

·         può essere effettuata dai contribuenti sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari. In tale ultimo caso i soggetti finanziari non devono possedere la quota maggioritaria e non devono detenere il controllo della società consortile;

·         può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosidd ette "Esco", ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico;

·         deve essere limitata a un solo "passaggio" successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Inoltre, i "soggetti privati", ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.


La Circolare chiarisce, inoltre, che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti che abbiano effettuato in data antecedente alla pubblicazione della presente circolare cessioni del credito ulteriori rispetto a quelle consentite o abbiano provveduto ad effettuare cessioni anche nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

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Definizione agevolata, in arrivo le lettere dell’Agenzia delle Entrate per regolarizzare i pagamenti

La c.d. "Manovra correttiva" (D.L. n. 50/2017) aveva reintrodotto la definizione agevolata delle controversie tributarie (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni, avvisi di liquidazione, iscrizioni a ruolo, cartelle di pagamento).
Per aderire a tale agevolazione l’interessato doveva, entro il 2 ottobre 2017, presentare apposita domanda ed il pagamento veniva concesso o in un’unica soluzione, oppure era previsto un pagamento rateale.
Relativamente alla terza rata (con scadenza che slitta al 2 luglio 2018 in quanto il 30 giugno cade di sabato) che porterà al perfezionamento della definizione agevolata, l’Agenzia delle Entrate fa sapere che proprio in questi giorni gli uffici locali stanno inviando ai contribuenti delle lettere nelle quali viene chiesta un’eventuale integrazione delle somme dovute che non sono state correttamente calcolate. Nella comunicazione viene indicato a quale voce &egrav e; attribuibile la minor somma versata, l’importo da versare ed il codice tributo da indicare nell’F24.

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Indennità soccorso alpino e speleologico per lavoratori autonomi: rideterminati gli importi

Il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto Ministeriale n. 59 del 16 maggio 2018, pubblicandolo nella sezione pubblicità legale del proprio sito internet, con il quale ha inteso rideterminare, per l’anno 2018, l’importo dell’indennità spettante ai lavoratori autonomi che si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso alpino e speleologico o di esercitazione.
Nel particolare, è stata presa a riferimento la retribuzione mensile media del settore industria, pari per l’anno corrente a 2.148,41 euro. L’indennità giornaliera è determinata dividendo tale importo per i divisori 22 o 26, in funzione del fatto che il lavoratore autonomo svolga la propria attività su 5 o 6 giorni a settimana.

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Ballerine in pensione alla stessa età dei colleghi grazie alla CGUE

Con la Sentenza n. 12108 del 17 maggio 2018 la Corte di Cassazione (che aveva adito mediante rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea) ha stabilito che le ballerine di danza classica debbano andare in pensione alla stessa età dei colleghi uomini.
La legge italiana che fissa a 52 anni per gli uomini e a 47 per le donne il limite massimo di pensionamento di vecchiaia realizza infatti una discriminazione di genere.
Si legge nella sentenza che "il recesso adottato dall’ente lirico con età diverse per uomini e donne costituisce un licenziamento discriminatorio (.)".

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Il manager non è un dipendente quando in azienda non c’è nessuno che lo controlla

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12335 del 18 maggio 2018, ha stabilito che il manager non è un dipendente ma un lavoratore autonomo se in azienda non c’è nessuno che lo controlla.
Non conta se la funzione svolta sia di direttore generale o amministratore delegato: "ciò che conta per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo è il vincolo di soggezione al potere direttivo del datore, che riguarda anche le modalità di svolgimento della prestazione e non soltanto gli obiettivi da raggiungere".

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Nuovi divieti di lavoro a bordo delle navi per i minorenni

Con la pubblicazione nella G.U. n. 114 del 18 maggio 2018 del decreto del 27 aprile 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali individua le attività lavorative a bordo delle navi per le quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.
Tra le attività vietate sono ricomprese il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi o oggetti pesanti, il lavoro all’interno delle caldaie, nei dispositivi e nelle intercapedini stagne, l’utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature e la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione.

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