Home

20/11/2019 - Contributo per l’acquisto del nuovo TV: pubblicato il Decreto in G.U.

Contributo per l’acquisto del nuovo TV: pubblicato il Decreto in G.U.

È stato pubblicato in G.U. 18 novembre 2019, n. 270, il Decreto 18 ottobre 2019, con cui sono state indicate le modalità di erogazione del c.d. "Bonus TV", contributo riconosciuto al consumatore finale per l’acquisto di nuovi apparecchi televisivi, introdotto dalla Legge n. 205/2017.
Il contributo, che riguarda l’acquisto di apparati televisivi (televisori e decoder) idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 HEVC, main 10:

·         è fruibile per gli acquisti effettuati dal 18 dicembre 2019 (30esimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto) fino al 31 dicembre 2022, o fino ad esaurimento delle risorse;

·         è riconosciuto per una sola volta ai consumatori finali direttamente dal venditore sottoforma di sconto sul prezzo di acquisto, per un importo pari a euro 50 o pari al prezzo di vendita se inferiore;

·         è erogato ai r esidenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a euro 20.000.


I venditori, inclusi gli operatori di e-commerce operanti in Italia, devono registrarsi tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 3 dicembre 2019 e potranno recuperare lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione con Mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’elenco dei prodotti conformi alle caratteristiche tecniche indicate dal Decreto sarà pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito.

Indice completo SeacInfo

Ampliamento tutele malattie e degenza ospedaliera iscritti alla GSI: Circolare

Con Circolare 19 novembre 2019, n. 141, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’ampliamento delle tutele per gli iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza, previsto dal D.L. n. 101/2019.
In base alla nuova norma, le indennità giornaliere di malattia e degenza ospedaliera sono corrisposte, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che ai lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile. L’indennità di degenza ospedaliera è, inoltre, aumentata del 100%.
Nella Circolare vengono, inoltre, fissate le nuove misure delle prestazioni per:

·         la degenza ospedaliera;

·         le indennità di malattia.


Le modifiche normative introdotte valgono per gli eventi che si sono verificati a decorrere dal 5 settembre 2019, data di entrata in vigore del Decreto e, pertanto, gli eventi che si sono verificati precedentemente e che sono ancora in corso, ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.

Indice completo SeacInfo

Risarcita dipendente morta durante rapina anche se maneggio denaro non rientra tra le sue mansioni

Il datore di lavoro deve risarcire gli eredi dell’unica custode di uno studentato morta durante una rapina notturna, poiché il collegio era privo degli adeguati dispositivi di sicurezza a tutela dei dipendenti, e ciò nonostante la dipendente si trovasse solo temporaneamente in possesso dei soldi dell’affitto delle camere.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 29879 del 18 novembre 2019, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto all’adozione di particolari misure di sicurezza (c.d. innominate) non solo qualora il lavoratore sia maggiormente esposto al rischio di atti criminali, in quanto abitualmente preposto al maneggio di denaro, ma anche nei casi in cui le condizioni lavorative siano solo potenzialmente pericolose.

Indice completo SeacInfo

Responsabilità solidale del committente: inapplicabile il termine di 2 anni ai debiti contributivi

L’INL, alla luce delle recenti pronunce della Cassazione, ha fornito chiarimenti sul termine per far valere la responsabilità solidale del committente in riferimento ai debiti contributivi.
Con la Nota n. 9943 del 19 novembre 2019, l’Ispettorato ha ricordato il principio recentemente affermato dalla Cassazione, per cui il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto (ex art. 29, c. 2, D.Lgs n. 276/2003) è applicabile alla sola azione promossa dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale in relazione ai crediti retributivi, e non anche alla diversa azione esperita dagli Enti previdenziali in riferimento ai crediti contributivi. Questa seconda azione resta soggetta alla sola prescrizione ex art. 3, c. 9, Legge n. 335/1995.

Indice completo SeacInfo

Reintegrato lavoratore licenziato se sua figura lavorativa non realmente soppressa in tutta azienda

Deve essere reintegrato e risarcito il coordinatore della raccolta di rifiuti licenziato per giustificato motivo oggettivo, se dall’istruttoria risulta non veritiera la soppressione della sua posizione lavorativa in tutta l’azienda.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 30070 del 19 novembre 2019, sulla base della considerazione che l’effettività della suddetta motivazione addotta dal datore di lavoro a giustificazione del provvedimento espulsivo, risulta smentita dalle affermazioni di un collega del dipendente licenziato che conferma di svolgere le medesime mansioni di coordinazione.

Indice completo SeacInfo