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11/12/2019 Attività spettacolistiche escluse dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi

Attività spettacolistiche escluse dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi

Con Risposta 10 dicembre 2019, n. 506, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al Decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria.
L’amministrazione finanziaria chiarisce che resta, invece, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.

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Parrucca per disagio psicologico: IVA al 4% se prescritta dal medico del servizio sanitario pubblico

Con Risposta ad Interpello 10 dicembre 2019, n. 508, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta certificazione medica necessaria per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% per l’acquisto di parrucche da parte di soggetti affetti da disagio psicologico a seguito di gravi patologie che hanno comportato danni estetici.
L’Agenzia, in risposta ad un’azienda produttrice di parrucche e protesi, ha precisato che l’applicazione dell’IVA al 4% è ammessa qualora l’acquisto della parrucca sia supportato da specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista operante nell’ambito del servizio sanitario pubblico regionale in base alla disciplina vigente nella Regione di appartenenza.
Tale circostanza prescinde dalle differenti denominazioni delle strutture sanitarie pubbliche, sempre che tali strutture sostitui scano in sostanza le ASL.

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