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13/12/2019 Diritto annuale 2020: il MISE definisce gli importi da corrispondere

Diritto annuale 2020: il MISE definisce gli importi da corrispondere

Con Nota 11 dicembre 2019, n. 347962, il Ministero dello sviluppo economico ha definito gli importi del diritto annuale camerale per il 2020 ridotti del 50%, ai sensi dell’art. 28, comma 1, D.L. n. 90/2014.
In particolare, le misure fisse del diritto annuale dovuto per il 2020 sono così definite a seconda che si tratti di:

·         imprese che pagano in misura fissa:

o    imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): euro 44,00;

o    imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: euro 100,00;

·         imprese che in via transitoria pagano in misura fissa:

o    società semplici non agricole: euro 100,00;

o    società semplici agricole: euro 50,00;

o    società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001: euro 100,00;

o    soggetti iscritti al REA: euro 15,00.

·         imprese con sede principale all’estero: euro 55,00.
Per le imprese che determinano il diritto annuale in base al fatturato vanno applicate le consuete aliquote a scaglioni con successiva riduzione al 50%.

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Lavoratori autonomi: tassazione sempre per cassa

Nella Risposta ad Interpello 11 dicembre 2019, n. 512, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il lavoratore autonomo paga le imposte in Italia sui compensi fatturati prima del suo trasferimento all’estero, ma incassati successivamente, quando era già iscritto all’AIRE.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, conferma che per la determinazione del reddito di tali soggetti si applica sempre il principio di cassa, per cui la tassazione dei compensi avviene nel periodo d’imposta in cui gli stessi sono effettivamente percepiti, e la deduzione delle spese in quello in cui sono state effettivamente sostenute.
Nel caso in esame, quindi, sui compensi incassati nell’anno in cui il soggetto aveva già la residenza nel paese estero, deve essere applicata la ritenuta del 30% prevista dall’art. 25, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 per i soggetti non residenti.

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Reato omesso versamento IVA: imprenditore responsabile se sceglie di pagare i dipendenti e non l’erario

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 50007 dell’11 dicembre 2019, ha statuito la responsabilità penale dell’imprenditore che, in una situazione di crisi aziendale, decide di omettere il versamento dell’IVA prediligendo, al fine di preservare la continuità aziendale, il pagamento degli stipendi dei dipendenti e del principale fornitore.
L’unica esimente alla suddetta responsabilità è la causa di forza maggiore, la quale non si configura nel caso di specie dato che, risalendo la crisi finanziaria ad alcuni anni prima dell’omissione, la scelta presa dall’imprenditore è cosciente e volontaria e rientra dunque nell’ordinario rischio di impresa che non può giustificare l’inadempimento dell’obbligazione fiscale.

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Qualifica superiore riconosciuta se lavoratore svolge mansione con alto grado di specializzazione

Un dipendente ha diritto al riconoscimento della qualifica superiore di capo ricevimento dell’albergo solo qualora svolga una mansione caratterizzante, dovendosi intendere per tale una mansione che, nonostante l’occasionalità con la quale viene esercitata, richieda un alto grado di specializzazione.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 32699 del 12 dicembre 2019, secondo la quale nel caso di un lavoratore che, oltre alle mansioni tipiche della categoria di appartenenza, svolga anche mansioni che la contrattazione collettiva considera proprie di una categoria superiore, ai fini del corretto inquadramento è necessario che il giudice del merito si attenga al criterio della prevalenza, considerando quindi il contenuto della mansione primaria e caratter izzante la posizione lavorativa.

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