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16/12/2019 Chiarimenti sul trattamento tributario dei buoni corrispettivo (o voucher)

Chiarimenti sul trattamento tributario dei buoni corrispettivo (o voucher)

Con Risposta 12 dicembre 2019, n. 519, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento tributario dei buoni corrispettivo (o voucher) di cui alla Direttiva UE 2016/1065 e all’art. 6-bis, 6-ter e 6-quater, D.P.R. n. 633/1972.
L’amministrazione finanziaria, tra il resto, ha chiarito che ai fini della corretta qualificazione dei buoni-corrispettivo come buoni monouso occorre avere la certezza, già al momento dell’emissione del buono, del trattamento IVA attribuibile alla relativa cessione/prestazione; se al momento dell’emissione del buono non è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione/prestazione cui dà diritto, il buono è qualificabile come multiuso.
Per certezza s’intende la territorialità dell’operazione, la natura, qualità, quantità nonché l’IVA applicabile ai beni e s ervizi oggetto della cessione: si tratta infatti di elementi essenziali per documentare l’operazione.

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Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con Risposta 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di conservazione delle dichiarazioni fiscali.
In particolare l’Agenzia ha precisato che:

·         la dichiarazione, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o PEC, previa "specifica richiesta" sottoscritta dal contribuente stesso;

·         una volta ricevuta la dichiarazione, il contribuente può stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico; in alternativa può comunque, conservarla anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa;

·         qualora il contribuente intenda conserv are la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, dovrà rispettare le regole del C.A.D., attraverso l’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata/avanzata.


Non per ultimo, l’Agenzia precisa che solo il contribuente deve firmare la dichiarazione inviata; l’intermediario non è tenuto a sottoscrivere materialmente la dichiarazione inviata. La sottoscrizione dell’intermediario è, infatti, precedente all’invio telematico e si sostanzia nell’indicazione, all’interno del file, della presenza della firma tramite un flag (riquadro Impegno alla presentazione telematica).

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Diritti d’autore e regime forfetario: risposta ad interpello

Con Risposta ad interpello 12 dicembre 2019, n. 517, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi derivanti da diritto d’autore percepiti da un contribuente forfetario, se direttamente correlati all’attività di lavoro autonomo:

·         concorrono alla verifica della soglia dei 65.000 euro;

·         sono assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfetario, ma la determinazione dell’ammontare imponibile avviene con le particolari aliquote di abbattimento forfetario dei costi previste dall’articolo 54, comma 8, TUIR (ossia ridotti del 25% o del 40% se soggetti di età inferiore ai 35 anni) anziché con le aliquote ordinarie di abbattimento forfetario.


Il sostituto d’imposta sui compensi per diritti d’autore effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario, non dovr&a grave; effettuare alcuna ritenuta d’acconto. Dovrà quindi fornire al proprio cliente una dichiarazione in cui comunica che i diritti d’autore sono correlati all’attività di lavoro autonomo esercitata in regime forfetario.

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Scade oggi (lunedì 16 dicembre) il termine per la nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.

Come è noto il D.Lgs. n. 14/2019 (successivamente modificato dal D.L. n. 32/2019) ha ampliato le ipotesi in cui, nelle Srl, sussiste l’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisione nelle S.r.l..
Per effetto di quanto previsto dal modificato art. 2477, C.c. infatti la nomina dell’organo di controllo/revisore è obbligatoria se la società:

·         è tenuta a redigere il bilancio consolidato;

·         controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

·         ha superato per due esercizi consecutivi (ovvero il 2017 e 2018), almeno uno dei seguenti limiti:

o    totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: euro 4.000.000;

o    ricavi delle vendite/prestazioni: euro 4.000.000;

·         dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.


L’art. 379, D.Lgs. n. 14/2019 prevede che le Srl e le società cooperative costituite al 16 marzo 2019, al superamento dei nuovi limiti di cui al citato art. 2477, C.c. entro il 16 dicembre 2019 devono provvedere alla nomina dell’organo di controllo/revisione.
Molte perplessità sono state espresse dagli operatori del settore circa la decorrenza del termine in oggetto.
Da ultimo si segnala il Documento "La nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l. - Alcune proposte" redatto dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel quale si auspica la possibilità di provvedere alla nomina dell’organo di controllo anche oltre il termine del 16 dicembre 2019.

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No alla duplice tutela NASpI anticipata e DIS-COLL: chiarimenti dell’INPS

L’INPS, con il Messaggio n. 4658 del 13 dicembre 2019, ha affermato che qualora un soggetto venga rioccupato con un contratto di co.co.co. nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, e la suddetta collaborazione termini durante il periodo teorico, il collaboratore avrà diritto alla prestazione DIS-COLL per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
L’Istituto è intervenuto in questi termini per colmare una lacuna legislativa ed evitare che un soggetto riceva per lo stesso periodo due differenti prestazioni di disoccupazione involontaria, precisando inoltre che, nel diverso caso in cui la suddetta collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico citato, il lavoratore avrà diritto alla prestazione DIS-COLL per l’intero periodo di spettanza, non essendovi in tal caso alcuna s ovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione.

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Restituita la casa sequestrata se acquistata dalla società prima dell’omesso versamento di ritenute

Deve essere restituita la casa sequestrata alla società nella quale abita l’imprenditore della stessa indagato per omesso versamento di ritenute, se il sequestro preventivo è funzionale alla confisca diretta nonostante manchi il nesso di derivazione causale fra le somme utilizzate per acquistare l’immobile e l’omissione.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 50434 del 13 dicembre 2019, secondo la quale, essendo il reato unisussistente, ossia si configura e consuma per mezzo di un’unica condotta, manca il rapporto di pertinenzialità diretta del profitto con il reato, dato che passano più di due anni tra la data di stipula del rogito e la scadenza del termine per presentare la dichiarazione annuale inerente al peri odo di imposta dell’anno precedente.

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