Studi di settore: disponibile il software "Segnalazioni 2015"Con Comunicato stampa 27 novembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la disponibilità del software "Segnalazioni 2015", con il quale i contribuenti interessati hanno la possibilità di comunicare dati/informazioni per spiegare eventuali situazioni di incongruità, non normalità o incoerenza derivanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014. È, inoltre, possibile segnalare informazioni o precisazioni relative all'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi.Si segnala, infine, che il software "Segnalazioni 2015":
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Codice tributo per le imprese che assumono detenuti, RisoluzioneCon Risoluzione 30 novembre 2015, n. 102, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6858" per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta di cui all'art. 3 L. n. 193/2000 e successive modificazioni, a favore delle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti, D.M. n. 148/2014 (si veda SeacInfo del 30/11/2015).Inoltre la Risoluzione in oggetto ha precisato che il preesistente codice tributo "6741" è soppresso. Il nuovo codice tributo è operativo dal 1° gennaio 2016. |
L'abitualità degli omessi versamenti di contributi esclude la non punibilità del fattoLa Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 47256 pubblicata il 30 novembre 2015, ha escluso la non punibilità del datore di lavoro per la particolare tenuità della somma non versata all'INPS a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui l'omesso versamento sia ripetuto nel tempo.I giudici della Corte Suprema hanno infatti precisato che l'ipotesi di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis del codice penale è sì connessa alle soglie edittali, ma va valutata anche l'abitualità o meno del comportamento. Nel caso in specie, pur considerando esigua la somma omessa, il fatto che il datore non avesse versato i contributi per due semestri consecutivi ha portato i giudici a ritenere la condotta abituale o comunque reiterata, tale quindi da escludere la "non abitualità" prevista dalla norma per configurare l'esclusione della punibilità del fatto. |
Niente licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alle nuove mansioniIn tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni diverse dall'inquadramento, a nulla rilevando il fatto che il lavoratore abbia dato il suo consenso allo svolgimento delle stesse.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 24377 del 30 novembre 2015, ha chiarito che l'assegnazione di un lavoratore a mansioni diverse e non superiori a quelle di assunzione costituisce atto giuridico nullo ai sensi dell'art. 2103 c.c. e, pertanto, la sopravvenuta inidoneità alle stesse non può giustificare il recesso del datore. A contrario, la sopravvenuta inutilità delle mansioni di assunzione può rappresentare un diverso motivo di licenziamento. |
Adeguamento dei sistemi di autenticazione INAIL per l'accesso ai servizi onlineCon Circolare n. 81 del 30 novembre 2015, l'INAIL rende note le modifiche introdotte al fine di elevare il livello di sicurezza delle operazioni di identificazione e di autenticazione informatica dei propri utenti e fornisce le indicazioni relative alle nuove modalità di accesso ai servizi on line da parte degli stessi.In particolare, i servizi saranno accessibili esclusivamente tramite le nuove credenziali dispositive basate sul codice fiscale del rappresentante legale della ditta o di un suo delegato "delegato ai servizi", non più, dunque, tramite codice ditta e password. È stato, inoltre, istituito il profilo "Datore di lavoro" per l'accesso esclusivo ai servizi online per l'invio delle denunce di infortunio e malattia professionale e delle dichiarazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Istituto precisa che
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