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17/12/2015 - Chiarimenti in merito alla gestione degli interpelli antielusivi: Risoluzione

Chiarimenti in merito alla gestione degli interpelli antielusivi: Risoluzione

Con Risoluzione 15 dicembre 2015, n. 104, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche legislative intervenute nel corso del 2015, attuate dal D.Lgs. n. 128/2015 e dal D.Lgs. n. 156/2015.
In particolare, la gestione degli interpelli antielusivi è diversa in base alla data di presentazione delle istanze, infatti:
  • agli interpelli presentati fino al 1° settembre 2015, l'Agenzia delle Entrate risponderà limitatamente alla richiesta di applicazione dell'art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973;
  • gli interpelli presentati tra il 2 settembre e il 30 settembre 2015, dovranno essere rinviati in quanto privi di copertura normativa. In tal caso, non sarà comunque necessario allegare nuovamente i documenti trasmessi con l'istanza precedente;
  • gli interpelli presentati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015 dovranno essere pre sentati ai sensi dell'art. 10-bis, comma 5, Legge n. 212/2000 ma saranno accettati anche se fanno riferimento, per un errore materiale, alle vecchie disposizioni di cui alla Legge n. 413/1991. In tal caso, il contribuente dovrà specificare la tipologia di imposta per cui ha richiesto il parere;
  • agli interpelli presentati dal 1° gennaio 2016 si applicheranno le nuove diposizioni dettate dal D.Lgs. n. 156/2015.

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Sicurezza sul lavoro: datore responsabile se le attrezzature utilizzate non sono idonee

La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi su una causa inerente la diatriba sorta tra l'INAIL e un datore di lavoro per la richiesta dell'Istituto di un risarcimento a fronte dell'infortunio mortale occorso a cinque lavoratori, ha stabilito la responsabilità del datore di lavoro qualora le attrezzature e i materiali utilizzati nel cantiere non siano idonei agli standard di sicurezza.
Con la Sentenza n. 25305 del 16 dicembre 2015, i giudici della Corte Suprema hanno infatti rigettato il ricorso del datore di lavoro, affermando che la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso al lavoratore è esclusa solo quando la condotta di questi "assume le connotazioni di inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza". Chiariscono ancora i giudici: "il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore".

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Responsabilità solidale in appalto: contributi esigibili nel limite di due anni

Con la risposta ad interpello n. 29 del 15 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro interviene in merito alla responsabilità solidale negli appalti, in riferimento agli obblighi previdenziali.
Nello specifico il Welfare ha affermato come "ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto".

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COCOCO: esclusa la riconduzione al lavoro subordinato in presenza di accordi con associazioni sindacali

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, in risposta all'Assocontact, interviene in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, in particolare, in relazione alla previsione, contenuta nel D.Lgs n. 81/2015, in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.
Per espressa previsione legislativa, la previsione in esame non si applica con riferimento alle collaborazioni, per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle partic olari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Sul punto, il Ministero chiarisce che l'esclusione in parola opera in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività da rilevarsi in funzione dei seguenti indici:
  • numero complessivo dei lavoratori occupati;
  • numero complessivo delle imprese associate;
  • diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);
  • numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.

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Gruppi parlamentari: in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato spetta l'esonero contributivo triennale

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 30 del 16 dicembre 2015, precisa che non sussistono ostacoli al riconoscimento dell'esonero contributivo triennale, di cui all'articolo 1, comma 118 della Legge di Stabilità 2015, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato da parte dei Gruppi parlamentari.
L'esonero contributivo in esame spetta, infatti, anche a tutti i datori di lavoro che non svolgono attività imprenditoriale.

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INPS: i chiarimenti sull'assegno ordinario

L'INPS, nella Circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, nell'ambito delle misure di sostegno al reddito assicurate dai Fondi di solidarietà bilaterali in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste per l'integrazione ordinaria e straordinaria, illustra la disciplina dell'assegno ordinario.
La misura della prestazione è fissata in un importo almeno pari all'integrazione salariale e la domanda va inviata esclusivamente on line dal portale dell'INPS, non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione. Per gli eventi che si sono verificati fino al 16 dicembre, le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre.

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Licenziamento collettivo ed esonero dal contributo di ingresso alla mobilità

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 28 del 15 dicembre 2015, precisa che,
  • qualora le procedure di licenziamento collettivo conseguenti all'ammissione alle procedure concorsuali siano state avviate entro il 31 dicembre 2015,
  • le stesse potranno concludersi anche successivamente al 1° gennaio 2016, consentendo agli organi delle procedure concorsuali di fruire dell'esonero dal versamento del contributo di ingresso alla mobilità di cui all'articolo 5, comma 4 della Legge n. 223/1991.