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18/12/2015 - Un solo modello per quattro regimi opzionali: Tonnage tax, consolidato, trasparenza e opzione IRAP

Un solo modello per quattro regimi opzionali: Tonnage tax, consolidato, trasparenza e opzione IRAP

Con Provvedimento 17 dicembre 2015 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Inoltre il provvedimento definisce le modalità di presentazione e di trasmissione telematica dei dati.
Il D.Lgs. n. 175/2014 ha stabilito che l'opzione per i quattro regimi va comunicata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (quadro OP) o dell'IRAP (quadro IS) relativa al periodo d'imposta a partire dal quale si vuole esercitare l'opzione.
Con il nuovo modello sarà invece possibile comunicare l'opzione anche per le società che non possono presentare il Mod. UNICO (ad es. il nuovo modello andrà utilizzato in caso di variazione del gruppo di imprese che hanno aderito al tonnage tax o in caso di interruzione della tassazion e di gruppo o ancora per il mancato rinnovo dell'opzione).


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Pubblicate le bozze delle dichiarazioni IVA 2016: Comunicato

Con Comunicato 17 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la disponibilità, sul proprio sito Internet, delle bozze dei modelli dichiarativi IVA/2016, IVA base/2016 e del Mod. IVA 74-bis corredate della relative istruzioni.
Inoltre, sono state pubblicate anche le bozze delle istruzioni per la compilazione del Modello di Comunicazione dati IVA.
In particolare, tra le novità recepite dai modelli in esame, si segnalano le seguenti:
  • riguardo alle ipotesi di reverse charge, nel Mod. IVA, quadro VJ, trovano spazio le nuove operazioni relative al comparto edile (demolizione, installazione impianti e completamento edifici) e al settore energetico. Per tali operazioni, infatti, dal 1° gennaio 2015 è previsto l'obbligo di assolvimento dell'IVA da parte dell'acquirente;
  • sempre nel quadro VJ, Mod. IVA sono stati predisposti dei righi specifici per indicare le operazioni effet tuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a versare direttamente all'erario l'IVA addebitata dai loro fornitori;
  • nel Mod. IVA è stato previsto il nuovo quadro VI riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali. In tale quadro dovranno essere esposti i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

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FAQ aggiornate nella Banca dati delle prestazioni sociali agevolate

L'INPS, con il Messaggio n. 7453 del 15 dicembre 2015, ha comunicato l'aggiornamento delle FAQ relative alla Banca Dati delle prestazioni sociali agevolate, con le risposte ad alcuni quesiti e problematiche emerse.
Si ricorda che tale Banca dati è utile a Regioni, Province Autonome, Comuni e a tutti gli altri Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, per trasmettere all'INPS le informazioni relative alle prestazioni erogate condizionate dall'ISEE, nonché sui beneficiari delle stesse.


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Autoliquidazione 2015/2016: comunicazione delle basi di calcolo

L'INAIL, con la Circolare n. 88 del 17 dicembre 2015, rende noto che:
  • dal 21 dicembre 2015
  • sono disponibili, nella sezione "Fascicolo aziende" presente sul sito dell'Istituto, le comunicazioni delle basi di calcolo del premio relativo all'autoliquidazione 2015/2016, in scadenza il 16 febbraio 2016.


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Autoliquidazione INAIL: la rata 2016 sconta la riduzione del 16,61%

L'INAIL, nella Circolare n. 87 del 17 dicembre 2015, fornisce chiarimenti in merito alla riduzione dei premi stabilita per l'anno 2015 nella misura pari al 16,61% (Decreto 30 settembre 2015).
La percentuale di riduzione si applica ai premi di competenza del 2016, pertanto alla rata anticipata dovuta per il 2016 e alla regolazione o conguaglio per il medesimo anno da versare con l'autoliquidazione del 2017.


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Datore non responsabile dell'incidente del lavoratore se non individuata la situazione generativa del rischio

In tema di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile per l'incidente occorso al lavoratore, senza che sia accertato che lo stesso sia riconducibile alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza o alla mancata predisposizione di idonee misure preventive.
Con la Sentenza n. 25395 del 17 dicembre 2015, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della responsabilità del datore ai sensi dell'art. 2087 c.c., è necessaria l'individuazione della situazione generativa del rischio, in quanto indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste relativamente alle condizioni dei luoghi di lavoro.