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24/03/2016 - Cessione ai fornitori della detrazione 65% dei soggetti in "no tax area": Provvedimento

Cessione ai fornitori della detrazione 65% dei soggetti in "no tax area": Provvedimento

Con Provvedimento 22 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha definito la procedura da seguire per beneficiare della previsione di cui all'art. 1, comma 74, Legge n. 208/2015.
Il citato disposto normativo ha previsto che i contribuenti cd. "in no tax area" (ovvero coloro che, presentando determinate tipologie di redditi di modesta entità sono esentati da IRPEF) possono scegliere di cedere la detrazione loro spettante:
  • sulle spese sostenute nel 2016,
  • per interventi di risparmio energetico su parti comuni del condominio,

ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili.


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Patent box: proroga di 30 giorni e nuovo provvedimento

Con Provvedimento 23 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche ed integrazioni al Provvedimento 1° dicembre 2015.
In particolare, mediante il documento in esame ai contribuenti che hanno presentato istanza di accordo preventivo per il patent box per le istanze presentate dal 1° dicembre 2015 e fino al 31 marzo 2016 viene concessa una proroga di 30 giorni per predisporre la necessaria documentazione a supporto della richiesta. Il termine entro cui inviare i documenti passa infatti da 120 a 150 giorni dalla presentazione della richiesta.
Con il presente documento inoltre si preannuncia un nuovo provvedimento con cui verranno introdotte modalità di comunicazione per via telematica tra contribuenti e amministrazione.


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Licenziamento per la timbratura del cartellino altrui

Con la Sentenza n. 5777 del 23 marzo 2016 la Corte di Cassazione interviene in merito alla liceità del licenziamento del dipendente che timbra il cartellino del collega assente.
In particolare la Suprema Corte con la sentenza in esame ha sancito che si configura frode ai danni del datore di lavoro, nell'ipotesi in cui il dipendente timbri il badge del collega assente: in tal caso l'illecito legittima il licenziamento per giusta causa.


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Termini di trasmissione della Comunicazione per la ricezione telematica del 730-4 (Mod. CSO): i chiarimenti

Con la Risoluzione n. 15/E del 23 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai termini di alla trasmissione della richiesta di ricezione telematica dei 730/4, Mod. CSO originariamente previsto al 31 marzo 2016.
Come noto, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. prot. 42519/2016 del 21 marzo 2016 ha eliminato dalle istruzioni il riferimento al 31 marzo e, contestualmente, ha fissato il termine di trasmissione della comunicazione "nell'anno di invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati".
Con la risoluzione l'Agenzia chiarisce che per quest'anno:
  • i Modd. CSO inviati per la prima volta potranno essere trasmessi all'Agenzia entro il 22 aprile 2016, mentre
  • i Modd. CSO di variazione dei dati potranno essere trasmessi entro il 27 maggio 2016.


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Licenziato il dipendente per insubordinazione verso l'amministratore

In tema di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo per insubordinazione nei confronti del dipendente che si rivolge all'amministratore della società datrice di lavoro con espressioni dal tono minaccioso e dal contenuto scortese.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 5776 del 23 marzo 2016, ha sottolineato che non ha alcuna rilevanza il fatto che la condotta del dipendente sia originata dal nervosismo dovuto alle varie sanzioni irrogategli dal datore, dal momento che le stesse non sono mai state impugnate.


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Ipotesi di ricorso al lavoro intermittente: resta valido l'elenco di attività fornito dal R.D. n. 2657/1923

Con Nota prot. n. 37/0005396 del 21 marzo 2016, il Ministero del Lavoro, in risposta ad uno specifico quesito avanzato da Federalberghi, conferma che, ai fini del ricorso al lavoro intermittente sulla base di ipotesi oggettive, pertanto sulla base di attività individuate dalla contrattazione collettiva e, in mancanza, da specifico decreto ministeriale, rimane valido l'elenco di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 cui fa esplicito rinvio il DM 23 ottobre 2004.