Per omesso versamento dell’IVA risponde l’amministratore di fattoCon Sentenza 10 novembre 2016, n. 47239, la Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità penale per l’omesso versamento dell’IVA ricade sull’amministratore di fatto dell’azienda in quanto unico e vero gestore della stessa.La Corte chiarisce inoltre che per attribuire ad un soggetto la qualifica di amministratore "di fatto", non è necessario l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è sufficiente una significativa e continua attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Cassazione n. 22108/2014 e n. 35346/2013). |
Firmato il decreto sull’esonero contributivo al Sud per le assunzioni a tempo indeterminatoIl Direttore generale del Ministero del Lavoro ha firmato il decreto relativo al nuovo "Incentivo occupazione SUD" che, nei prossimi 30 giorni, dovrebbe essere definitivamente approvato e pubblicato sul portale www.lavoro.gov.it.Ai sensi di tale decreto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, è possibile beneficiare dell’esonero contributivo, per la parte a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 8.060 euro per ogni lavoratore assunto, che dovrà essere conguagliato in Uniemens, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019. Le Regioni interessate al nuovo incentivo sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. Le assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato professionalizzante, part-time e trasformazioni da tempo determinato) dovranno riguardare:
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L’indennità tra recesso e reintegra non è dovuta se il danno non sussisteCon la Sentenza n. 23731 pubblicata il 22 novembre 2016 la Corte di Cassazione entra nel merito dell’indennizzabilità del danno a copertura del periodo che intercorre tra il recesso e la reintegra del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.Nello specifico la Suprema Corte ha ricordato che, sebbene l’indennità per licenziamento illegittimo pari a cinque mensilità sia in ogni caso dovuta, l’ulteriore indennità risarcitoria per le retribuzioni perse tra recesso e reintegra va corrisposta solo qualora realmente sussista il danno per il lavoratore: il datore che provi l’insussistenza di tale danno è quindi esonerato dall’ulteriore corresponsione di indennizzo. |