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25/02/2016 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto fiscale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2016, n. 193, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
In particolare, tra le misure più rilevanti si segnalano:
  • l’abolizione di Equitalia dal 1° luglio 2017 che verrà sostituita da un nuovo ente pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione";
  • la rottamazione dei ruoli pendenti;
  • le nuove comunicazioni IVA trimestrali che sostituiscono lo spesometro annuale. Dal 1° gennaio 2017 i contribuenti dovranno presentare entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre:
  • la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute;
  • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
  • la riapertura della voluntary disclosure fino al 31 luglio 2017;
  • la possibilità di utilizzare in compensazione/rimborso nell’anno successivo il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore.


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Lettere ai contribuenti che non hanno dichiarato redditi da contratti di locazione: Comunicato

Con Comunicato Stampa 24 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono in arrivo, via posta ordinaria o via PEC (ai titolari di partita IVA), circa sessantamila lettere ai contribuenti persone fisiche che nelle dichiarazioni relative ai redditi del 2012 non hanno dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i cui si è stato optato per il regime della cedolare secca.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che:
  • nelle lettere sono presenti tutte le informazioni necessarie per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione;
  • per consentire di calcolare facilmente le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di cedolare secca, ha provveduto ad aggiornare il "calcolatore" presente sul proprio sito internet, denominato "calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d’imposta 2012";
  • è stato pubblicato online un vademecum nel quale sono fornite indicazioni sulle lettere inviate e sugli adempimenti da espletare per regolarizzare la propria posizione fiscale.


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Trasformazione contratti di solidarietà e CIGS: primi chiarimenti al decreto correttivo del Jobs Act

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 31 del 21 ottobre 2016, fornisce le prime istruzioni operative in materia di trasformazione dei contratti di solidarietà e di cassa integrazione guadagni straordinaria a seguito delle novità introdotte in materia dal D.Lgs n. 185/2016 correttivo del Jobs Act, in vigore dallo scorso 8 ottobre.
In particolare, il Ministero chiarisce che la trasformazione del contratto di solidarietà può essere attuata con riferimento a contratti di solidarietà difensivi stipulati prima del 1° gennaio 2016 oppure che siano in corso da almeno 12 mesi.
In materia di CIGS, la Circolare n. 31/2016 ricorda che la domanda di concessione del relativo trattamento deve essere presentata, con modalità telematica, per tutte le causali di intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione s indacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale. In caso di presentazione tardiva dell’istanza, cioè oltre il termine dei 7 giorni, il trattamento decorre dal trentesimo giorno alla data di presentazione della domanda.


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Consulenti del lavoro: istruzioni per la registrazione alla procedura telematica delle dimissioni/risoluzioni

Sono disponibili sul sito www.cliclavoro.gov.it le istruzioni per la registrazione al portale Cliclavoro da parte dei Consulenti del lavoro interessati ad accedere, in qualità di "soggetti abilitati", alla procedura di trasmissione telematica delle dimissioni volontarie/risoluzioni consensuali.
Si ricorda, infatti, che dall’8 ottobre 2016, anche i Consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro rientrano tra gli intermediari abilitati alla trasmissione/revoca del modulo.


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Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del trasporto pubblico: determinazione della contribuzione correlata

L’INPS, con Messaggio n. 4270 del 24 ottobre 2016, fornisce chiarimenti relativamente alla corretta determinazione della contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, che le aziende sono tenute a versare per i lavoratori che percepiscono prestazioni (nello specifico l’assegno ordinario) da parte del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del trasporto pubblico.
La contribuzione correlata deve essere computata sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore vigente.
L’INPS, con il Messaggio in oggetto, precisa che l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata, per il 2016 è pari al:
  • 33% per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per i lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri) con decorrenza anteriore al 1/1/1996;
  • 33% per i lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri) con decorrenza successiva al 1/1/1996 (con Circolare n. 186/2016 era stata comunicata un’aliquota pari al 32,65%);
  • 32,65% per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS e per il personale assunto post 31.12.1995 dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale - la cui posizione contributiva è contrassegnata dal codice di autorizzazione "3G".
  • 33% per gli iscritti alla gestione CTPS.


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Sospensione delle visite fiscali d’ufficio nelle zone colpite dal terremoto

L’NPS, con il Messaggio n. 4274 del 24 ottobre 2016, comunica che, in ragione degli eventi sismici avvenuti nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, l’Aquila, Teramo, Perugia e Terni e vista la situazione di grave emergenza e di precarietà logistica dei soggetti residenti nei comuni di cui al DL n. 189/2016, sono sospesi gli accertamenti domiciliari disposti d’ufficio dall’Istituto, nei confronti dei lavoratori assenti per malattia residenti nelle suddette zone.
Si precisa che, nell’ipotesi di visita di accertamento medico legale richiesta dal datore di lavoro, si farà necessariamente riferimento alle indicazioni fornite dal lavoratore nel certificato medico; pertanto, i lavoratori costretti a risiedere temporaneamente in alloggi diversi al proprio domicilio dovranno fornire al medico che redige il certificato le relative indicazioni utili ai fini della reperibilit à.

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Cambio appalto e chiusura cantiere: istruzioni per il recupero del ticket licenziamento eventualmente versato

L’INPS, con il Messaggio n. 4269 del 24 ottobre 2016, comunica le istruzioni per procedere al recupero del ticket licenziamento versato per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nel 2016, a seguito di
  • cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL,
  • completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili,
  • sostituzione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.

L’intervento dell’Istituto fa seguito all’emanazione del D.L. n. 210/2015 (c.d. Decreto Milleproroghe 2016) convertito in Legge n. 21/2016 che ha confermato, anche per l’anno 2016, la non applicazione dell’ obbligo di versamento del contributo sui licenziamenti effettuati nelle ipotesi sopra indicate.


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Nessun risarcimento al lavoratore infortunato che non rispetta le indicazioni verbali impartite

Con la Sentenza n. 21389 del 24 ottobre 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità del risarcimento del danno ad un dipendente infortunatosi svolgendo la propria attività senza seguire le indicazioni impartite in una riunione.
Nello specifico la Suprema Corte ha sentenziato che l’azienda non può ritenersi responsabile dell’accaduto in quanto aveva impartito precise indicazioni circa le modalità di esecuzione del lavoro e degli strumenti da adottare: la richiesta di risarcimento del danno a seguito di infortunio si ritiene quindi insussistente.