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25/05/2016 - School bonus: Decreto in G.U.

School bonus: Decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2016, n. 119, il Decreto MIUR 8 aprile 2016, contenente la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole (c.d. "school bonus") di cui all'art. 1, comma 145, Legge n. 107/2015.
In particolare, il Decreto prevede che il credito d'imposta:
  • sia pari al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
  • sia riconosciuto solo se le erogazioni sono state versate sull'apposito capitolo n. 3626 del bilancio dello Stato con codice IBAN IT40H0100003245348013362600 e nel caso in cui siano stati effettuati versamenti destinati a distinti istituti scolastici, i versamenti devono essere effettuati separatamente indicando nelle causa li:
  • il codice fiscale dell'istituto di riferimento;
  • il codice della finalità per cui si effettua l'erogazione (C1 - realizzazione di nuove strutture; C2 - manutenzione o potenziamento di strutture scolastiche esistenti; C3 - interventi per migliorare l'occupabilità degli studenti);
  • il codice fiscale dei titolari del reddito d'impresa;
  • possa essere utilizzato da:
  • persone fisiche ed enti non commerciali, tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state effettuate le erogazioni;
  • soggetti titolari di reddito d'impresa solo in compensazione tramite Mod. F24 ed a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione.


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Pena pecuniaria e non detentiva se nei 10 anni precedenti non vi sono più di due condanne per gli stessi reati

La pena detentiva spettante al datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore può essere convertita in pena pecuniaria se, nei dieci anni precedenti l'evento, non sono state inflitte più di due condanne per lo stesso motivo all'imputato.
Così la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21575 del 24 maggio 2016, ha confermato il verdetto della Corte d'Appello: posto che la responsabilità dell'infortunio è imputabile alla imprudente e negligente scelta del sistema di sicurezza adottata dal datore, è corretta la conversione in pena pecuniaria della pena detentiva stabilita dai giudici di secondo grado se nel periodo di tempo considerato non sono occorse più di due condanne per lo stesso reato al datore di lavoro.


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Incentivo per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare nell'ambito del Programma Garanzia Giovani: istruzioni operative

L'INPS, con la Circolare n. 89 del 24 maggio 2016, fornisce le istruzioni operative per beneficiare dell'incentivo per l'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani.
Preme evidenziare, in particolare, che l'incentivo spetta:
  • per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate;
  • a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Per godere dell'incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, utilizzando il modulo on-line - appositamente rivisitato - "GAGI", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo", sul sito www.inps.it.


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In Gazzetta il decreto che definisce i criteri per l'accesso a un ulteriore periodo di CIGS

È stato pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016 il Decreto 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di CIGS, nel caso in cui all'esito di un programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda, con conseguente riassorbimento del personale.
L'ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzato per un limite massimo di:
  • 12 mesi nell'anno 2016;
  • 9 mesi nell'anno 2017;
  • 6 mesi nell'anno 2018.