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25/07/2016 - Rimborsi IVA ed esonero dalla presentazione della garanzia: Circolare

Rimborsi IVA ed esonero dalla presentazione della garanzia: Circolare

Con Circolare 22 luglio 2016, n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esecuzione dei rimborsi IVA, di cui all'art. 38 bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito delle novità introdotte dai D.Lgs. n. 156 e 158 datati 24 settembre 2015 e ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per l'esonero dalla presentazione della garanzia.
In particolare, con la Circolare in esame sono stati trattati i seguenti aspetti:
  • le richieste di rimborso IVA presentate dalle società non operative e/o in perdita sistematica;
  • la sospensione del rimborso ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 472/1997;
  • l'applicabilità ai rimborsi IVA del fermo amministrativo di cui all'art. 69, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
  • i rimborsi IVA senza presentazione di garanzia in presenza di avvisi di accertamento e rettifica;
  • i rimborsi IVA chiesti da contribue nti che hanno avviato l'attività da meno di due anni e da soggetti in liquidazione - prestazione di garanzia;
  • la sanzione per omessa prestazione della garanzia nell'IVA di gruppo in caso di franchigia.

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Mantenimento trasformazione in crediti d'imposta delle Dta di tipo 2, Circolare

Con Provvedimento 22 luglio 2016, n. 117661, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per permettere alle imprese interessate di confermare l'opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta (D.L. n. 59/2016).
Con Circolare 22 luglio 2016, n. 32, l'Agenzia ha inoltre fornito chiarimenti in merito alla disciplina dell'opzione. In particolare, il documento di prassi tratta i seguenti argomenti:
  • l'ambito di applicazione;
  • l'esercizio dell'opzione;
  • la determinazione e il versamento del canone annuo;
  • il mancato esercizio dell'opzione;
  • i soggetti aderenti al regime del consolidato nazionale;
  • le operazioni straordinarie;
  • la disciplina applicabile al canone annuo.

Infine, con Risoluzione n. 60/2016, è stato istituito il codice tributo "2900" denominato "Canone per opzione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legg e 3 maggio 2016, n. 59" per consentire alle imprese di versare il canone.

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Certificato di malattia: licenziato chi non controlla l'invio telematico

Con la Sentenza n. 15226/2016 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione afferma la legittimità del licenziamento per assenza ingiustificata della lavoratrice che non controlla l'invio telematico del certificato di malattia.
Infatti, la procedura telematica di invio del certificato medico non dispensa la lavoratrice dall'obbligo contrattualmente previsto di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e dall'onere di accertarsi che l'invio sia andato a buon fine tramite la richiesta del numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.