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25/11/2016 - Convertito in Legge il D.L n. 193/2016

Convertito in Legge il D.L n. 193/2016

In data 24 novembre 2016 è stato convertito in legge il D.L. n. 193/2016 in materia fiscale.
Le principali novità del decreto riguardano le seguenti tematiche:
  • soppressione di Equitalia e istituzione del nuovo ente "Agenzia delle entrate-Riscossione";
  • introduzione del nuovo "spesometro trimestrale" e dell’invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
  • emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping;
  • dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento;
  • definizione agevolata (c.d. "rottamazione delle cartelle");
  • riapertura dei termini della procedura di "voluntary disclosure";
  • abrogazione degli studi di settore e introduzione degli indici sintetici di affidabilità;
  • disposizioni in materia di semplificazione fiscale (modifiche ai termini di versamento delle imposte, modific he alla disciplina della cedolare secca sugli affitti, soppressione dell’obbligo di utilizzo del Mod. F24 telematico per pagamenti superiori a 1.000 euro).

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Codici tributo per ravvedere l’omesso/parziale pagamento del canone TV da parte delle imprese: Risoluzione

Con Risoluzione 24 novembre 2016, n. 107, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, delle sanzioni e degli interessi, in caso di ravvedimento, per omesso, parziale o tardivo riversamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato da parte delle imprese elettriche, nonché per l’omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 155, L. n. 208/2015).
In particolare, i codici tributo sono i seguenti:
  • "3411" - "Omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme riscosse a titolo di canone TV da parte delle imprese elettriche - articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208 - RAVVEDIMENTO - SANZIONE";
  • "3412" - "Omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme riscosse a titolo di canone TV da parte delle imprese elettriche - articolo 1, comma 155, le gge 28 d icembre 2015, n. 208 - RAVVEDIMENTO - INTERESSI";
  • "3413" - "Omessa, tardiva o incompleta trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV da parte delle imprese Agenzia delle entrate Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e controllo elettriche - articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208 - RAVVEDIMENTO - SANZIONE".

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Domande CIGO e di assegno ordinario per eventi oggettivamente non evitabili: chiarimenti INPS

L’INPS, con il Messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016, interviene per fornire indicazioni operative relativamente al nuovo termine di presentazione della domanda di prestazione di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili come definito dall’art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 185/2016, che ha modificato l’art. 15 del D.Lgs n. 148/2015 recante il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali. Si ricorda che le domande CIGO per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
In particolare l’Istituto, con il Messaggio in oggetto, precisa che i nuovi termini hanno effetto sia sulle domande di prestazione di integrazione salariale ordinaria (CIGO) sia sulla prestazione dell’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà e si applicano alle doma nde pres entate dall’8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 185/2016.

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Non è mobbing l’inattività del lavoratore se per ristrutturazione dell’intera azienda

Con la Sentenza n. 24029 del 24 novembre 2016 la Corte di Cassazione entra nel merito del configurarsi o meno di mobbing qualora un lavoratore sia costretto all’inattività.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che non si configura il mobbing quando il lavoratore venga posto in forzata inattività a causa della ristrutturazione dell’intera unità produttiva e, quindi, non solo della sua posizione lavorativa.


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Confcommercio: firmato l’accordo interconfederale sul nuovo sistema di relazioni sindacali e il nuovo modello contrattuale

In data 24 novembre 2016, Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un accordo interconfederale che definisce le principali direttrici attraverso cui sviluppare un nuovo sistema di relazioni sindacali e di regole per i contratti collettivi nei settori rappresentati da Confcommercio.
Preme evidenziare, in particolare, che nel suddetto accordo viene ribadito il ruolo e il valore del contratto collettivo nazionale di lavoro, come primaria fonte normativa e salariale, nonché centro regolatore dei rapporti di lavoro.

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Niente bonus assunzioni se violazione delle norme sulla sicurezza

Secondo la Corte di Cassazione il bonus assunzioni non spetta al datore di lavoro che non rispetta le norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori a prescindere dall’entità della sanzione, dal momento che risulta contrario alla ratio della legge riconoscere incentivi all’occupazione alle imprese che non garantiscono livelli minimi di tutela per l’incolumità psicofisica dei dipendenti sul luogo di lavoro.
Con la Sentenza n. 23989 del 24 novembre 2016 viene precisato che il limite di 2.582,28 euro, sotto il quale non scatta la revoca del credito d’imposta per chi crea nuovi posti di lavoro, non opera per le violazioni delle disposizioni a salvaguardia della salute dei lavoratori finalizzate ad evitare infortuni in servizio.