Nuovo calcolo ISEE per disabilità: Circolare INPSCon Circolare 25 luglio 2016, n. 137 l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla modifica del calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti disabili a seguito delle Sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841, e 842 del 2016.Quanto statuito dalle citate Sentenze è stato normativamente recepito dall'articolo 2-sexies, Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, entrato in vigore a partire dal 29 maggio 2016, il quale ha previsto:
A fronte di ciò il documento di prassi ricorda che l'INPS ha modificato, a decorrere dal 29 maggio 2016, i nuovi indicatori (Isee ordinario, Isee sociosanitario residenze, Isee Corrente ecc.) per i nuclei con persone affette da disabilità o che versano in condizioni di non autosufficienza. Gli ISEE ottenuti con domande presentate prima del 29 maggio, elaborati sulla base della vecchia normativa, saranno ora ricalcolati d'ufficio, senza che sia necessario presentare una nuova DSU. Spetterà poi al singolo Ente erogatore decidere se prendere a riferimento l'ISEE ricalcolato oppure quello calcolato con le "vecchie" regole. |
Gestione delle attività del MOSS affidata al Centro operativo di Pescara: ProvvedimentoCon Provvedimento 26 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la competenza per la gestione di tutte le attività riguardanti il "Mini one stop shop" (MOSS) passa dal Centro operativo di Venezia (Cov) a quello di Pescara (Cop). L'assistenza generale rimane invece in capo ai Centri di Assistenza multicanale (Cam).Inoltre, con il Provvedimento in esame, sono state definite le modalità operative per:
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La crisi non giustifica il demansionamento del dirigenteDopo aver svolto per dieci anni il ruolo di condirettore della filiale estera, un dirigente ritorna in Italia e viene assegnato alla sezione "affari finanziari" della banca, inizialmente con ruoli di responsabilità, ma poi per cinque anni viene relegato al ruolo di staff, senza alcuna facoltà decisionale.In tale comportamento, la Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 15317 del 25 luglio 2016 ha riconosciuto un demansionamento discriminatorio operato dalla banca: vista la crisi che permeava il settore, questa ben poteva "prospettare al dipendente la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori, compatibili con il suo bagaglio professionale", ma la scelta effettuata esclude qualsiasi utilizzo delle competenze acquisite dal manager nella sua carriera professionale e quindi viene riconosciuto il demansionamento con diritto, per il dirigente, al risarcimento. |
Dipendente licenziato perché autocertifica il falso sul non aver carichi pendentiCon la Sentenza n. 15322 del 25 luglio 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla liceità del licenziamento di un dipendente che aveva autocertificato, mentendo, l'inesistenza di procedimenti penali a suo carico.La Suprema Corte, nel dare ragione al datore di lavoro precisa che non è il procedimento pendente in sé a giustificare il licenziamento quanto l'aver autocertificato il falso, che comporta la lesione del rapporto di fiducia con il lavoratore. |
Reintegrato per tutela reale poiché il lavoro da casa non va considerata sede autonoma di lavoroCon la Sentenza n. 15211 pubblicata il 22 luglio 2016 la Corte di Cassazione interviene in merito all'applicabilità della tutela reale ad un lavoratore che prima del licenziamento illegittimo svolgeva la sua attività dalla propria abitazione.La Suprema Corte ha stabilito che nel caso di specie, poiché la postazione del lavoratore non poteva ritenersi sede autonoma di lavoro, nel conteggio dei dipendenti ai fini dell'applicazione o meno della tutela reale, andavano considerati anche i dipendenti della sede principale di lavoro. Di conseguenza, poiché in precedenza era già stato riconosciuta l'insussistenza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con l'applicazione della tutela reale, al lavoratore è spettata anche la reintegra sul posto di lavoro. |
Contributi INPS omessi: la sanzione si versa esclusivamente tramite il modello F24 ElideL'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 62/E del 27 luglio 2016 chiarisce che, a decorrere dall'8 agosto 2016, la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute contributive, trattenute a lavoratori dipendenti e collaboratori, va versata esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide).La sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro (che si applica nel caso in cui l'omesso versamento non superi i 10.000 euro annui) va esposta con la causale "SAMM" (codice finora in uso sul modello F24 ordinario). |