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28/10/2016 - Produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli, Risoluzione

Produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli, Risoluzione

Con Risoluzione 27 ottobre 2016, n. 98, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla società agricola produttrice di energia fotovoltaica e all’esercizio dell’opzione per la tassazione su base catastale.
In particolare, il documento di prassi ha chiarito che:
  • la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile in quanto svolta utilizzando il fondo;
  • la società che svolge l’attività agricola connessa può esercitare l’opzione per la tassazione dei redditi derivanti dall’attività agricola su base catastale ai sensi del comma 1093, art. 1, Legge n. 296/2006:
  • indipendentemente dai limiti entro i quali tali attivit&agrav e; sono ritenute connesse ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito da utilizzare;
  • se possiede l’indicazione di "società agricola" nella propria ragione o denominazione sociale e se svolge in modo esclusivo le attività agricole di cui all’art. 2135 del c.c. dal 1° gennaio dell’esercizio per il quale intende optare.

Per quanto riguarda la tassazione la società che ha optato per l’applicazione del comma 1093 avrà la seguente situazione:
  • fino a 260.000 Kwh annui rileva il reddito agrario (tassazione catastale ai sensi del comma 1093);
  • oltre 260.000 Kwh annui:
  • con connessione all’attività ag ricola: reddito forfetario (corrispettivi per 25%);
  • senza connessione all’attività agricola: reddito d’impresa ordinario;

anche se la società ha optato per il comma 1093.

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Domande CIGO off-line tramite file .xml: obbligatorio il ticket

L’INPS, con il Messaggio n. 4315 del 27 ottobre 2016, rende noto che è stata rilasciata la procedura con la quale le aziende possono effettuare l’associazione del ticket e dell’unità produttiva alle domande Cigo off-line tramite file .xml già trasmesse.
L’INPS informa che per un primo periodo transitorio le domande inviate tramite flusso .xml potranno essere integrate con le nuove informazioni richieste entro 7 giorni dalla data di invio. A partire dal 20 novembre 2016 tutte le domande telematiche CIGO inviate con flusso .xml dovranno essere integrate con le nuove modalità.

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Voucher per baby sitter o servizi per l’infanzia anche alle mamme lavoratrici autonome o imprenditrici

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016 il Decreto 1° settembre 2016 con il quale il Ministero del Lavoro estende l’erogazione dei voucher per l’acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Il beneficio consiste in un contributo pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo non superiore a tre mesi.
Le domande devono essere presentate entro il prossimo 31 dicembre.

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Efficacia retroattiva del collegato lavoro: applicabilità dell’indennità a forfait

Secondo la Corte di Cassazione va riaperta la causa sulla questione del risarcimento dopo la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, nonostante il c.d. collegato lavoro (Legge n. 183/2010) che prevede l’indennità a forfait sia entrato in vigore in epoca successiva alla sentenza d’appello e prima della richiesta di notifica del ricorso per cassazione.
Con la Sentenza n. 21691 del 27 ottobre 2016, in merito alla richiesta dell’azienda di applicazione della norma che limita il ristoro spettante al lavoratore ad una somma compresa fra 2,5 e 12 mensilità, viene precisato che il collegato lavoro ha portata retroattiva, dal momento che l’indennità omnicomprensiva in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato trova applicazione rispetto "a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore". A riguardo sono da ritenersi pendenti anche i giudizi nei quali è stato proposto appello contro la parte principale della decisione di primo grado, dalla quale dipende la parte concernente il risarcimento del danno.

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Distacco transnazionale: istituito il modello UNI_Distacco_UE per la comunicazione preventiva

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016 il Decreto 10 agosto 2016, con il quale il Ministero del Lavoro istituisce il modello UNI_Distacco_UE con cui il prestatore di servizi (impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo ovvero un’agenzia di somministrazione di lavoro stabilita in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia) assolve agli obblighi di comunicazione preventiva in materia di distacco transnazionale, disciplinati dall’art. 10 del D.Lgs n. 136/2016.
Preme ricordare, a riguardo, che l’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del Lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni.