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29/06/2016 - Patent box: il termine dei 150 giorni decorre dal 31 dicembre 2015

Patent box: il termine dei 150 giorni decorre dal 31 dicembre 2015

Con Provvedimento 27 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che per le istanze presentate tra il 1° dicembre 2015 e il 31 dicembre 2015, il termine di 150 giorni entro cui inviare o integrare la documentazione decorre dal 31 dicembre 2015 e non dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
L'Amministrazione finanziaria ricorda, inoltre che la mancata presentazione della documentazione integrativa, entro i termini sopra indicati, determina la decadenza dell'istanza, come precisato anche dalla Circolare 7 aprile 2016, n. 11.


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Tassazione al 12,50 per cento sui rimborsi dei titoli obbligazionari argentini: Circolare

Con Circolare 28 giugno 2016, n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile al rimborso dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina.
In particolare, è stato precisato che, nel caso di somme percepite al di fuori dell'esercizio di arti, professioni o imprese, sulla plusvalenza, determinata dalla differenza tra la somma rimborsata e il costo o valore di acquisto del titolo aumentato di ogni onere inerente alla relativa produzione (art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR), si applica l'imposta sostitutiva del 12,50%.


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Negata la CIG in presenza di esuberi strutturali

Con la Sentenza n. 2713 del 20 giugno 2016 il Consiglio di Stato afferma che l'impresa, che mantiene volutamente personale in esubero per partecipare alle gare di appalto, non può fare ricorso alla cassa integrazione guadagni.
Nello specifico, è stata negata la CIG ad un'azienda specializzata nella produzione di calzature militari che, al fine di configurare una potenzialità produttiva per partecipare alle gare di appalto, aveva effettuato assunzioni non giustificate da reali esigenze produttive.


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Non responsabile di maltrattamenti in famiglia il datore che deride il dipendente in pubblico

In materia di mobbing, la Corte di Cassazione ha statuito l'insussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del datore di lavoro che dileggia il dipendente davanti ai clienti, deridendo l'aspetto fisico e le competenze professionali, in quanto nel caso specifico manca il nesso di supremazia-soggezione.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26766 del 28 giugno 2016, ha sottolineato che le pratiche persecutorie del datore verso il lavoratore possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia soltanto qualora il rapporto tra le parti assuma natura para-familiare, ovvero sia caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di uno nei confronti dell'altro, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello con posizione di supremazia. Ciò non esclude che possano configurarsi altri reati.