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30/09/2016 - Niente ritenute sugli interessi derivanti da finanziamenti esteri a medio lungo termine: Risoluzione

Niente ritenute sugli interessi derivanti da finanziamenti esteri a medio lungo termine: Risoluzione

Con Risoluzione 29 settembre 2016, n. 84, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine.
In particolare, è stato precisato che sugli interessi ed altri proventi:
  • derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati da soggetti esteri;
  • corrisposti ad operatori nazionali;

non si applica la ritenuta di cui al comma 5, art. 26, D.P.R. n. 600/1973.


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Latte fresco per dolci e gelati assoggettato ad aliquota IVA del 10%

Con Risoluzione 29 settembre 2016, n. 85, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle cessioni di latte fresco, precisando che l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% risulta possibile per le cessioni nei confronti dei consumatoti finali e non anche per le cessioni effettuate nei confronti di operatori economici che utilizzano il prodotto nelle proprie lavorazioni.
In particolare, l'Agenzia precisa che per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% deve trattarsi di latte fresco pronto per il consumo alimentare, senza che questo necessiti di ulteriori lavorazioni o trasformazioni e inoltre deve essere confezionato per la vendita al minuto.
Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria rileva che anche se il prodotto contenuto nelle confezioni destinate alla vendita al minuto al consumatore finale ha le stesse caratteristiche del latte ceduto ai laboratori di pasticceria ed ai produttor i di gelati, quest'ultimo non è destinato al consumatore finale, per cui le relative cessioni non possono godere dell'aliquota IVA ridotta del 4% ma devono essere assoggettate ad imposta con l'aliquota del 10% (Parte III, Tabella A, n. 11, D.P.R. n. 633/1972).

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Licenziamento: legittimo se il dipendente non si dimette dopo aver ricevuto l'incentivo all'esodo

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi legittima la conclusione del rapporto qualora vi sia la dazione di una somma di denaro da parte del datore, nonché l'accettazione da parte del lavoratore.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 19179 del 28 settembre 2016, ha precisato che ai fini della legittimità del licenziamento risulta sufficiente l'accettazione da parte del prestatore della somma riconosciuta dal datore, a titolo di incentivo all'esodo, in aggiunta a quanto spettante a titolo di TFR.


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Niente reintegra per la mancata spiegazione dell'attribuzione dei punteggi per la mobilità

In tema di licenziamento collettivo, la Corte di Cassazione ha statuito che al lavoratore va riconosciuta solo l'indennità risarcitoria e non la reintegra, nel caso in cui il datore di lavoro all'avvio della mobilità non spiega come valorizza il criterio dell'anzianità nel punteggio necessario per l'individuazione dei dipendenti da estromettere e di quelli da salvare.
Con la Sentenza n. 19320 del 29 settembre 2016 viene precisato che la tutela reale è assicurata per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori e non per la violazione delle procedure (art. 4, comma 9 della Legge n. 223/1991), come nell'ipotesi in cui l'azienda non specifica l'applicazione del criterio delle esigenze produttive sotteso al provvedimento espulsivo.


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Servizio di car sharing e relativa incidenza sul reddito di lavoro dipendente

Con Risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, del rimborso spese per il servizio di car sharing utilizzato dal dipendente in occasione di trasferte nell'ambito del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro.
Fermo restando che, nell'ipotesi in cui la trasferta si svolga all'interno del comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio, l'Agenzia chiarisce che anche la fattura emessa dalla società che gestisce il servizio di car sharing può legittimamente essere ricondotta nella previsione di esenzione di cui al comma 5, art. 51 del TUIR, in quanto contiene una serie di informazioni (il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e luogo di arrivo, la distanza percorsa nonché la durata e l'importo dovuto) idonee ad attestare l'effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l'utilizzo del servizio da parte del dipendente, analogamente ai documenti provenienti dal vettore.