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02/09/2016 - Operazioni di trading on line: Risoluzione

Operazioni di trading on line: Risoluzione

Con Risoluzione 1° settembre 2016, n. 71, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle operazioni di trading on line.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:
  • anche i redditi derivanti da Opzioni Binarie vanno indicati come redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater), TUIR. Tali redditi sono soggetti a imposta sostitutiva del 26% se percepiti da persona fisica non esercente attività d'impresa e devono essere indicati nel quadro RT del modello UNICO PF;
  • risultano deducibili le minusvalenze derivanti da operazioni finanziarie sul mercato Forex e da opzioni binarie effettuate con broker internazionali attraverso piattaforme on line.

La Risoluzione ha individuato inoltre quali sono i soggetti abilitati in Italia ad esercitare l'opzione per il regime di risparmio amministrato.


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Il soggetto che svolge attività di amministratore o socio e che lavora anche nella Srl versa doppia contribuzione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17365 del 26 agosto 2016, ha chiarito che la compresenza di attività riconducibili al commercio e all'amministrazione della società comporta l'obbligo di doppia contribuzione per il soggetto interessato, tanto più se si è nell'ambito di una piccola società.
Altro aspetto a favore di tale interpretazione la struttura dell'azienda: elementi quali la complessità dell'impresa, la presenza di una struttura organizzata del personale e di gestione dello stesso fanno presumere un coinvolgimento minimo dell'amministratore / socio nell'attività lavorativa; viceversa, una realtà senza dipendenti o senza una struttura amministrativa tale da poter gestire le maestranze anche senza l'apporto del socio/amministratore, fa presumere che quest'ultimo sia direttamente coinvolto nel lavoro e, pertanto, soggetto a doppia imposizione.


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Mobilità negata per l'intero importo se la domanda è presentata oltre i 60 giorni dalla cessazione

Con la Sentenza n. 17404 del 29 agosto 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla concessione dell'indennità di mobilità richiesta oltre i termini previsti per la presentazione della domanda, in quanto il lavoratore aveva problemi di salute.
In particolare la Suprema Corte, oltre a confermare la necessità di presentazione della richiesta entro i termini stabiliti anche qualora vi siano problemi di salute del lavoratore, precisa che la domanda di indennità di mobilità presentata oltre scadenza fa decadere il diritto all'intero beneficio e non solo ai ratei di indennità dei mesi precedenti alla data di ritardata richiesta.