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02/11/2016 - Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: Provvedimento

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: Provvedimento

Con Provvedimento 28 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai sensi del D.Lgs. n. 127/2015.
In particolare, è stato precisato che:
  • a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli esercenti attività commerciale al minuto potranno optare per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. L’opzione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione/trasmissione dei dati. A partire dall’inizio della memorizzazione/trasmissione, l’opzione dura per i successivi quattro anni e, in assenza di revoca, viene estesa di quinquennio in quinquennio;
  • i soggetti di cui al punto precedente dovranno dotarsi d el nuovo "Registratore Telematico", attraverso il quale verranno registrati, memorizzati ed inviati in automatico i dati dei corrispettivi giornalieri.


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Sms personalizzati del Fisco: servizio che informa i cittadini sulla loro situazione fiscale

Con Comunicato stampa 28 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che attraverso la registrazione su Fisconline sarà possibile attivare un servizio che informa i cittadini, tramite sms personalizzati, sulla loro posizione fiscale, su rimborsi o eventuali pagamenti in scadenza.
Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate invierà un sms di promemoria ai locatori che devono versare l’imposta di registro anno per anno entro 30 giorni dall’inizio della nuova annualità.


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In caso di aggressione è lecito un comporto supplementare

Con la Sentenza n. 21901 del 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità del licenziamento di un dipendente al superamento del periodo di comporto per malattia.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che lo sforamento del comporto non può essere considerato causa legittima di licenziamento, qualora il superamento del periodo sia riconducibile ai postumi traumatici a seguito di rapina avvenuta proprio sul luogo della prestazione lavorativa.