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03/08/02016 - Deducibili i contributi versati al Fondo sanitario integrativo dai pensionati per familiari non fiscalmente a carico: Risoluzione

Deducibili i contributi versati al Fondo sanitario integrativo dai pensionati per familiari non fiscalmente a carico: Risoluzione

Con Risoluzione 2 agosto 2016, n. 65, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi versati per i propri familiari non fiscalmente a carico da parte dei pensionati al Fondo Sanitario Integrativo del gruppo bancario di cui erano dipendenti.
In particolare, in applicazione dei chiarimenti forniti con Risoluzione n. 293/2008, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione dei citati contributi è ammessa purché il Fondo sanitario integrativo sia riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali, di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR.


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Effetti sulla contribuzione previdenziale degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate: Circolare INPS

Con Circolare 2 agosto 2016, n. 140, l'INPS ha fornito chiarimenti in relazione alla contribuzione previdenziale in presenza di istituti per la definizione agevolata degli accertamenti fiscali.
L'istituto, in primo luogo, ricorda che a seguito dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei casi di maggior reddito accertato si deve procedere al ricalcolo dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi. L'accertamento, tuttavia, non è definitivo, potendo il contribuente impugnarlo o percorrere delle strade volte a ridurre il contenzioso.
A tal proposito, nel documento si riepilogano le varie soluzioni percorribili e le eventuali conseguenze sul calcolo della contribuzione dovuta, a seguito, anche, dei recenti cambiamenti normativi sugli istituti deflativi.


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Rifugiati politici: precisazioni ministeriali sullo svolgimento di attività lavorativa

Il Ministero del Lavoro, con il Parere n. 14751 del 26 luglio 2016, ha fornito chiarimenti in merito all'impiego di lavoratori richiedenti protezione internazionale ed asilo politico.
In particolare, il Ministero precisa che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo:
  • consente di prestare attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale;
  • non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.