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04/03/2016 - Reverse charge per Laptop, tablet e console da gioco

Reverse charge per Laptop, tablet e console da gioco

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2016, n. 52, il Decreto Legislativo 11 febbraio 2016, n. 24, attuativo delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del 22 luglio 2013, che al fine di contrastare le frodi in materia di IVA, prevedono l'applicazione temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frode.
In particolare, il provvedimento estende l'utilizzo del reverse charge fino al 31 dicembre 2018 alle cessioni di console da gioco, tablet e laptop, nonché ai dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione ma prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale).
Le nuove disposizioni saranno operative dal 2 maggio 2016.


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Assegno di disoccupazione (ASDI): chiarimenti e indicazioni operative

L'INPS, con Circolare n. 47 del 3 marzo 2016, ha riepilogato la disciplina e fornito chiarimenti relativamente all'assegno di disoccupazione (ASDI) spettante ai lavoratori per 6 mesi al termine della fruizione della NASpI, che è stato istituito dall'art. 16 del D.Lgs n. 22/2015 e le cui disposizioni attuative sono contenute nel decreto interministeriale 29 ottobre 2015.
In particolare, si sottolinea che la presentazione delle domande per la fruizione dell'assegno va effettuata dagli aventi diritto, esclusivamente in via telematica via web, tramite patronato o Contact Center Integrato INPS-INAIL, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine di completa fruizione della NASpI. Il servizio d'invio delle domande è disponibile sul sito dell'Istituto mediante il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.


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Part time senza indicazione dell'orario: trasformazione a full time non automatica

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4229 del 3 marzo 2016, ha stabilito che la mancata indicazione della distribuzione dell'orario di lavoro a tempo parziale nel contratto di lavoro, in presenza di un orario settimanale pari sempre a 20 ore svolte in turni variabili, non comporta la trasformazione automatica del rapporto in un contratto a tempo pieno. Né, di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per le ore di "disponibilità" in attesa della collocazione dei turni.
I giudici della Corte Suprema hanno spiegato che "la mancata predeterminazione di un orario rigido non comporta l'automatica trasformazione del rapporto part time in rapporto a tempo pieno, né la nullità della clausola relativa all'orario di lavoro si estende all'intero contratto, a meno che non si provi che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità; ne consegue che, in tale ipotesi , deve ritenersi perdurante il rapporto di lavoro part time, sia pure senza specificazione dell'orario rigido."


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Fumo passivo: nonostante abbia emanato direttive il datore è responsabile se non sanziona

Con la Sentenza n. 4211 pubblicata il 3 marzo 2016, la Corte di Cassazione interviene in merito alla responsabilità datoriale nei danni provocati dal fumo passivo ai propri dipendenti.
In particolare la Suprema Corte ha sentenziato che l'impresa,
  • nonostante abbia provveduto ad emanare direttive comportamentali sul divieto di fumo nei locali aziendali,
  • è comunque responsabile dei danni provocati dal fumo passivo ai propri lavoratori non fumatori, qualora non abbia irrogato sanzioni disciplinari in applicazione alle succitate direttive.


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CIGO: invio conforme anche con invio file CSV non contestuale

In materia di CIGO, l'INPS ha chiarito che, in via transitoria, saranno ammesse le domande inviate prive del contestuale invio del file CSV contenente le informazioni relative ai lavoratori addetti all'unità produttiva per la quale l'istanza è proposta.
Nello specifico l'Istituto, con il Messaggio n. 1007 del 3 marzo 2016, ha precisato che tale disciplina transitoria permette alle domande di non risultare improcedibili.
La transitorietà della disciplina in esame vale per gli invii effettuati successivamente alla domanda di CIGO e comunque entro il 31 marzo 2016.


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Niente condanna del datore di lavoro per l'incidente del dipendente esperto

Secondo la Corte di Cassazione non sussiste responsabilità penale e conseguente obbligo di risarcimento dei danni a carico del datore per l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente esperto e formato in materia di sicurezza, in quanto consapevole dei rischi derivanti da una condotta imprudente.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8883 del 3 marzo 2016, ha chiarito che il datore non è più obbligato, rispetto al passato, alla "vigilanza assoluta" rispetto al lavoratore, ma una volta che da parte sua sono forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e sono adempiute le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, lo stesso non è chiamato a rispondere dell'evento causato da un comportamento imprevedibilmente colposo del dipendente.