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07/04/2016 - Soggetti esonerati dallo Spesometro: Provvedimento

Soggetti esonerati dallo Spesometro: Provvedimento

Con Provvedimento 6 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche ai Provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (c.d. "Spesometro").
In particolare, è stato stabilito che, per l'anno 2015, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:
  • gli enti pubblici (di cui all'art. 1, comma 2, L. n. 196/2009), al fine di non gravare gli stessi di ulteriori incombenze a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica e dell'entrata in funzione del meccanismo dello split payment;
  • i commercianti al minuto (soggetti di cui all'art. 22, D.P.R. n. 633/1972), per operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA;
  • le agenzie di viag gio e turismo (soggetti di cui all'art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972), per operazioni attive superiori ad euro 3.600 al lordo IVA.

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Se il DM10 è infedele si configura evasione e non omissione contributiva

Con la Sentenza n. 6704 pubblicata il 6 aprile 2016 la Corte di Cassazione interviene in merito alla fattispecie di illecito che si configura con la presentazione di Modelli DM10 infedeli.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di presentazione di modelli DM10 infedeli si configura l'evasione contributiva e non anche l'omissione del versamento dei contributi.

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Ammortizzatori sociali in deroga: assegnate nuove risorse finanziarie

L'INPS, nel Messaggio n. 1495 del 6 aprile 2016, comunica che, in data 23 marzo 2016, il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha emanato il Decreto n. 1600024 che assegna risorse finanziarie alle Regioni e alle Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga.
Le nuove risorse finanziarie assegnate per il 2016 ammontano a 200 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione.

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Licenziato al termine dell'aspettativa per superamento del periodo di comporto

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del recesso datoriale intimato al dipendente per superamento del periodo di comporto una volta terminato il periodo di aspettativa, richiesto ed ottenuto quando il comporto era già esaurito.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 6697 del 6 aprile 2016, ha precisato che la concessione, di fatto, da parte del datore di lavoro del periodo di aspettativa previsto dal CCNL, anche se richiesto quando il periodo di comporto è già terminato, non elimina l'effetto di giustificare l'assenza sino allo scadere del periodo di aspettativa ed il provvedimento espulsivo emesso pochi giorni dopo la conclusione di tale aspettativa non va considerato invalido, sia dal punto di vista della rinuncia tacita al recesso per superamento del comporto che da quello dell'affidamento del lavoratore in merito alla prosecuzione del rapporto.