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06/07/2016 - Deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori: Comunicato stampa

Deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori: Comunicato stampa

Con Comunicato stampa 5 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha definito gli importi delle deduzioni forfettarie giornaliere per gli autotrasportatori di merci per conto terzi, a seguito delle modifiche previste dalla Legge di Stabilità 2016.
I nuovi valori, che valgono già dal periodo di imposta 2015 e, quindi, per il Mod. UNICO 2016, sono:
  • euro 51,00 per i trasporti effettuati dall'imprenditore stesso oltre il Comune in cui ha sede l'impresa;
  • euro 17,85, per i trasporti effettuati dall'imprenditore stesso all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

Nel Comunicato stampa viene, inoltre, confermato che anche per il 2016 le imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio, possono recuperare in compensazione con Mod. F24 (fino ad un massimo di euro 300,00 per veicolo) le somme versate nel 2015 a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, p er i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti a trasporto merci di massa complessiva non inferiore a 11,5 t.


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Diritti di proprietà industriale: soppressione del bollettino

Con Provvedimento 5 luglio 2016, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con la direzione generale per la lotta alla contraffazione del Mise, ha soppresso i bollettini per il versamento sui conti correnti postali intestati all'Agenzia delle entrate dei diritti e delle tasse sulle concessioni governative sui titoli di proprietà industriale. È stata soppressa anche la versione bilingue italiano-sloveno dello stesso bollettino.
I codici tributo da utilizzare nelle deleghe di pagamento, istituti con Risoluzione n. 11/2015, sono:
  • "C300" denominato "Brevetti e disegni - Deposito, annualità. Diritti di opposizione. Altri tributi";
  • "C301" denominato "Annualità convalida brevetto europeo";
  • "C302" denominato "Marchio - Primo deposito, rinnovo".


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Dipendente licenziato per slealtà nei confronti del datore di lavoro

In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che mette in atto un comportamento (nel caso di specie il sollevamento di pesanti bombole di gas sulla sua auto mentre si trova ancora in malattia per lombalgia) che costituisce una condotta di slealtà verso il datore di lavoro, che induce a dubitare seriamente dei suoi rapporti futuri con l'azienda.
Con la Sentenza n. 13676 del 5 luglio 2016 viene precisato che il recesso datoriale risulta giustificato dal momento che il comportamento del lavoratore non è riconducibile ad una mera violazione del dovere di fedeltà o ad altre ipotesi sanzionate con la sospensione dal contratto collettivo di lavoro, ma costituisce una rottura definitiva del rapporto fiduciario tra le parti, tale da non permettere la prosecuzione del rapporto lavorativo.


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INPS: conseguenze della Brexit

L'INPS, con il Messaggio n. 2936 del 4 luglio 2016, interviene per fornire chiarimenti in merito alle conseguenze del referendum sulla Brexit con cui il Regno Unito ha deciso di uscire dall'Unione Europea.
In particolare, l'INPS precisa che:
  • ad oggi il Regno Unito fa ancora parte dell'UE e continuerà ad essere uno Stato membro fino a quando non sarà conclusa la procedura prevista dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea;
  • attualmente continuano a trovare applicazione nei confronti del Regno Unito i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e n. 987 del 16 settembre 2009, in riferimento ai quali rimangono vigenti le relative disposizioni applicative emanate dall'Istituto;
  • non vi sono modifiche, al momento, nemmeno sulla documentazione per entrare nel Regno Unito.


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Omesso versamento delle ritenute previdenziali: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS, nella Circolare n. 121 del 5 luglio 2016, fornisce chiarimenti in merito alla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ricordando che la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino ad euro 1.032, risulta confermata per i soli omessi versamenti di importi superiore ad euro 10.000 annui (D.Lgs n. 8/2016).
Al riguardo l'Istituto chiarisce che, al fine della determinazione del predetto importo, l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è l'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre); pertanto i versamenti relativi al mese di dicembre dell'anno precedente (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'anno di riferimento (da versare entro il 16 dicembre).