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07/10/2016 - L'imposta di bollo su atti e documenti degli arbitrati grava sul contribuente: Risoluzione

L'imposta di bollo su atti e documenti degli arbitrati grava sul contribuente: Risoluzione

Con Risoluzione 6 ottobre 2016, n. 89, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sugli atti e documenti del procedimento arbitrale grava sulle parti (imprese e/o privati) che procedono alla formazione di detti documenti e li presentano in via telematica alla Camera di commercio; di conseguenza, l'imposta di bollo non può essere assolta dalla Camera di commercio utilizzando l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale.
L'imposta in oggetto deve essere assolta dal contribuente mediante contrassegno, procedendo al versamento ad un intermediario convenzionato ovvero con la modalità virtuale.


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Licenziamento illegittimo se il lavoratore durante un processo rende dichiarazioni lesive dell'immagine aziendale ma corrispondenti al vero

Non può essere licenziato il lavoratore che durante una testimonianza processuale rende dichiarazioni potenzialmente lesive dell'immagine dell'azienda, purché corrispondenti al vero. L'atto espulsivo è pertanto illegittimo e l'azienda è condannata a reintegrare il lavoratore e ristorare il risarcimento del danno.
Questo il principio che emerge dalla Sentenza n. 19917 del 5 ottobre 2016 della Corte di Cassazione, la quale precisa ulteriormente che le affermazioni fatte dal lavoratore, essendosi rivelate corrispondenti al vero, seppur potenzialmente lesive dell'immagine aziendale, sono state rese in un contesto che "per il contenuto e le modalità di divulgazione non poteva(no) ritenersi tale da offendere l'onore e il prestigio della società, sicché non poteva integrare un'ipotesi di giusta causa tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario".


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Addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili: precisazioni INPS

L'INPS, con la Circolare n. 187 del 6 ottobre 2016, fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione dell'art. 13-ter del DL n. 113/2016 che ha sospeso, dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'art. 13, comma 23, del DL n. 145/2013.
L'Istituto fornisce, inoltre, le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens per gli imbarchi relativi al periodo da settembre 2016.


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In caso di tutela reale impugnazione stragiudiziale efficace solo con il rito Fornero

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di impugnativa nelle ipotesi previste dall'art. 18 della Legge n. 300/1970 il ricorso deve essere proposto entro il termine secondo il rito Fornero (non ex art. 700 c.p.c.) per poter conservare l'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 19919 del 5 ottobre 2016, ha sottolineato che la regola della conservazione dell'efficacia per l'impugnazione stragiudiziale, secondo la modifica dell'art. 6, secondo comma della Legge n. 604/1966, trova applicazione anche in merito alla tutela reale, per la quale è stabilito che l'impugnativa giudiziale va proposta secondo il rito Fornero.