Home

07/12/2016 - Canone RAI 2017: dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo

Canone RAI 2017: dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo

Con Comunicato stampa 5 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i contribuenti hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per presentare la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo.
Tuttavia, l’amministrazione finanziaria chiarisce che per evitare il primo addebito a gennaio 2017 e la successiva richiesta di rimborso, è consigliabile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta).

Indice completo SeacInfo


Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: messaggio INPS

L’INPS, con il Messaggio n. 4972 del 6 dicembre 2016, interviene fornendo chiarimenti riguardo le modalità di attribuzione delle prestazioni integrative erogate dal Fondo speciale del trasporto aereo ante adeguamento alle previsioni del D.Lgs n. 148/2015.
L’INPS, ricordando che con l’entrata in vigore il 6 giugno 2016 del Decreto interministeriale n. 95269/2016 di adeguamento del Fondo speciale del trasporto aereo alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 148/2016 in materia di Fondi di solidarietà deve ritenersi cessata l’efficacia di tutte le delibere normative adottate dal previgente Comitato, precisa che possono essere accolte ed istruite soltanto le domande pervenute entro e non oltre la predetta data del 6 giugno 2016.

Indice completo SeacInfo


INAIL: comunicazione tassi 2017

L’INAIL, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunica, con il Mod. 20SM, per ciascuna lavorazione, il tasso di premio da applicare, i relativi elementi di calcolo nonché, per i soggetti autonomi artigiani, la classe di rischio applicata.
Sul portale dell’INAIL, nella sezione dedicata all’autoliquidazione, sono disponibili la "Guida alla lettura dei dati contenuti nel modello 20SM - Classificazione e tassazione rischio assicurato" ed il fac-simile della lettera "Comunicazione tasso applicato".

Indice completo SeacInfo


Compilazione flusso UniEmens lista PostPA in caso di aspettativa non retribuita per cariche elettive e sindacali

L’INPS, con la Circolare n. 215 del 6 dicembre 2016, comunica le modalità per la corretta compilazione del flusso UniEmens nei casi di aspettativa non retribuita per cariche elettive e sindacali riguardanti lavoratori iscritti alla Gestione ex Inpdap.
In particolare, l’Istituto chiarisce che:
  • in caso di aspettativa per mandato politico elettivo, l’Azienda Dichiarante/Sostituto d’Imposta deve compilare l’elemento "CodiceCessazione" con il valore 39 sul quadro della denuncia relativo all’ultimo periodo di servizio prestato precedente l’aspettativa. Per tutto il tempo in cui il dipendente si trova in aspettativa, non deve essere presentata alcuna denuncia corrente nemmeno con i soli dati giuridici;
  • in caso di aspettativa non retribuita al 100% per mandato sindacale, l’Azienda Dichiarante/Sostituto d’Imposta deve compilare l ’< b>elemento "CodiceCessazione" con il valore 40 sul quadro della denuncia relativo all’ultimo periodo di servizio prestato precedente l’aspettativa. Analogamente al caso precedente, per tutto il tempo in cui il dipendente si trova in aspettativa, non deve essere presentata alcuna denuncia corrente nemmeno con i soli dati giuridici.

    Indice completo SeacInfo


Dipendente reintegrato per mancata soppressione del posto di lavoro

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente, le cui mansioni non vengono soppresse ma trasferite su un libero professionista, che opera in regime di mono-committenza per la società.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 24983 del 6 dicembre 2016, ha confermato l’insussistenza della situazione di crisi economica dedotta dalla società come motivo del recesso, nonché l’inesistenza della soppressione del posto di lavoro, dal momento che l’attività svolta dal lavoratore è stata attribuita ad una terza persona.

Indice completo SeacInfo


L’installazione di telecamere senza accordo coi sindacati costituisce reato

Secondo la Corte di Cassazione anche con il Jobs Act rimane reato installare telecamere per il monitoraggio dell’attività del lavoratore senza l’accordo con i sindacati ed in mancanza di un provvedimento della DTL in quanto, seppure è legittima la tutela del patrimonio aziendale, la vigilanza va mantenuta in una dimensione umana.
Con la Sentenza n. 51897 del 6 dicembre 2016 viene ribadito che secondo l’art. 23 del D.Lgs n. 151/2015 "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali."