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08/06/2016 - Bonus per le microimprese localizzate nella ZTF istituita nei comuni nella Lombardia

Bonus per le microimprese localizzate nella ZTF istituita nei comuni nella Lombardia

Con Provvedimento 6 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 445, della Legge n. 208/2015, nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
In particolare, il provvedimento stabilisce che:
  • l'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dall'IMU, esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, per la sola annualità 2016;
  • la fruizione dell'agevolazione avviene mediante riduzione dei versamenti da fare tramite modello F24; quest'ultimo deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Fisconline e Ent ratel), pena lo scarto dell'operazione (con risoluzione sarà istituito l'apposito codice tributo);
  • l'Agenzia delle entrate deve verificare, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa.


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Codici tributo per recuperare l'IRES a seguito della decadenza degli incentivi start-up: Risoluzione

Con Risoluzione 30 maggio 2016, n. 44, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il Mod. F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti in start-up innovative, ai sensi dell'articolo 29, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
In particolare, i nuovi codici tributo sono i seguenti:
  • "2016" denominato "Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012";
  • "2017" denominato "Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012."


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Il mancato versamento di contributi dovuto all'incertezza dei dati da comunicare configura omissione ma esclude l'evasione contributiva

Laddove la norma che dispone degli adempimenti contributivi a carico dei datori di lavoro può essere soggetta a interpretazioni discordanti, l'ente previdenziale non può ritenere sussistente l'evasione contributiva anziché il più lieve reato di omissione contributiva, in quanto la possibilità di interpretare la norma in modi diversi può escludere, di fatto, il fine fraudolento, salvo prova contraria, della condotta del datore di lavoro.
Con questo principio la Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 11626 del 7 giugno 2016, ha risolto la diatriba tra l'INPS e un'impresa privata circa il contenuto dell'ex articolo 1, comma 39, della Legge n. 243/2004: il contrasto sulle informazioni da fornire all'ente previdenziale in base a questa norma, nel caso in specie, è sufficiente ad escludere che il datore di lavoro abbia volutamente occultato rapporti e retribuzioni al fine di non versare contributi.


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INPS: precisazioni sulle esclusioni dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato

L'INPS, con la Circolare n. 95 del 7 giugno 2016, interviene per fornire chiarimenti sull'esenzione dalla reperibilità per i lavoratori subordinati del settore privato.
Come noto, infatti, è prevista l'esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per i lavoratori del settore privato la cui assenza dipenda da:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

L'Istituto allega alla circolare in esame le linee guida per l'individuazione delle patologie che danno diritto al predetto esonero.