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09/09/2016 - Semplificati i modelli degli studi di settore e cassetto fiscale con maggiori informazioni: Comunicato

Semplificati i modelli degli studi di settore e cassetto fiscale con maggiori informazioni: Comunicato

Con Comunicato Stampa 8 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono disponibili sul proprio sito internet le prime bozze dei nuovi modelli degli studi settore per la trasmissione dei dati relativi al 2016. Inoltre, nel cassetto fiscale sono presenti le nuove funzionalità relative al periodo d'imposta 2014.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che:
  • a partire da quest'anno, nei modelli degli studi di settore saranno richieste meno informazioni al fine di semplificare la compilazione da parte dei contribuenti e degli intermediari che prestano assistenza fiscale;
  • nel cassetto fiscale sono state aggiunte nuove informazioni relative agli studi di settore dell'anno d'imposta 2014. Infatti, tramite tale canale, oltre alle informazioni già presenti, potranno essere consultate anche:
  • le anomalie telematiche;
  • gli inviti a presentare i modelli;
  • le risposte alle comunicazioni di anomalie da studi di settore;
  • le segnalazioni presentate dai contribuenti utilizzando l'apposito software.

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Dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici: prime indicazioni dell'ENEA

L'ENEA, mediante il vademecum "building automation" (disponibile nel proprio sito Internet) ha fornito le prime indicazioni circa l'inquadramento degli interventi riguardanti i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici per i quali spetta la detrazione del 65%.
In particolare, l'ENEA, specifica i requisiti tecnici specifici:
  • l'intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale;
  • i dispositivi devono:
  • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  • consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.


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Omesse ritenute: il reato penale tiene conto anche di quelle prescritte

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 37232 pubblicata l'8 settembre 2016, interviene nel merito sul reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, alla luce della depenalizzazione dello stesso introdotta con il Decreto Legislativo n. 8/2016, che ha fissato a 10 mila euro annui la soglia oltre la quale scatta il reato penale.
Nel particolare, i giudici della Corte Suprema hanno sentenziato che oggi il reato penale si configura nel mese dell'anno in cui si supera la soglia dei 10 mila euro anzidetti, senza che successivi ulteriori sforamenti nell'anno configurino un ulteriore reato. Peraltro, va tenuto conto anche della prescrizione: al fine del superamento della soglia devono essere computate tutte le ritenute omesse, anche se estinte per prescrizione.


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Salvo l'appaltatore in cantiere con il subappaltatore al momento dell'ispezione

Con la Sentenza n. 37229 dell'8 settembre 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro dell'appaltatore in caso di ispezione sui cantieri.
In particolare la Suprema Corte ha sentenziato che è irrilevante che l'appaltatore si trovi in cantiere con il subappaltatore al momento in cui si verifichi un'ispezione: affinché sia provata la corresponsabilità dell'appaltatore va dimostrata la sua continua ingerenza nelle attività da esso subappaltate e non basta la sua sola presenza fisica sul luogo della prestazione di lavoro.


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Niente condanna penale per somministrazione illecita di manodopera

La Corte di Cassazione ha statuito che va annullata con rinvio la sentenza di merito nei confronti di chi somministra manodopera a terzi in modo illegale, in quanto è possibile evitare la condanna penale con il pagamento di una sanzione amministrativa che estingue il reato. Pertanto, il datore non può essere condannato se non è sicuro che lo stesso abbia ricevuto dagli ispettori del lavoro una diffida con l'assegnazione di un tempo per adempiere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 124/2004.
Con la Sentenza n. 37228 dell'8 settembre 2016 si sottolinea che il legislatore ha inteso introdurre una procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro di portata generale, che permette la cancellazione dell'illecito penale versando la sanzione amministrativa anche quando il reato è istantaneo e non ci sono regolarizzazioni da effettuare.