Spesometro 2016: proroga fino al 20 aprile 2016 per l'invio dei dati relativi al 2015Con Comunicato Stampa 8 aprile 2016 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono considerati validi gli invii dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA relativi al 2015, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile IVA, effettuati entro il prossimo 20 aprile 2016.In particolare, il Comunicato spiega che l'Agenzia, con un provvedimento in corso di pubblicazione, va incontro alle difficoltà tecniche rappresentate dai soggetti interessati da questo adempimento, la cui scadenza ordinaria è prevista per oggi 11 aprile (il 10 è domenica). |
L'Agenzia mette nero su bianco numerosi chiarimenti interpretativi: CircolareCon Circolare 8 aprile 2016, n. 12, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti interpretativi in riferimento ai quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.In particolare, tra gli argomenti trattati nel documento di prassi si segnalano i seguenti:
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Esclusione retroattiva per la punibilità dell'evasione contributivaCon la Sentenza n. 14487 dell'8 aprile 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla punibilità dell'evasione contributiva sotto la soglia dei 10.000,00 euro, alla luce di quanto disciplinato in materia dal D.Lgs n. 8/2016.In particolare la Suprema Corte ha sentenziato che la disciplina del citato Decreto è applicabile a tutte le cause ancora in corso e, quindi, vengono depenalizzati anche i casi di evasione contributiva entro i 10.000,00 euro verificatisi prima dell'entrata in vigore della citata nuova norma. |
Validità dell'accertamento sull'omissione delle ritenute fiscali anche senza allegazione del verbale INPSLa Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha statuito la piena validità dell'accertamento sul recupero delle ritenute fiscali omesse dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, anche se non viene allegato il verbale di ispezione INPS.Con la Sentenza n. 6871 dell'8 aprile 2016 è stato chiarito che, ai sensi delle disposizioni normative (art. 36 del DPR n. 600/1973), gli organi pubblici che compiono attività ispettiva o di vigilanza che, nello svolgimento delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono costituire eventuali violazioni tributarie, devono comunicarli alla Guardia di Finanza, a propria volta incaricata di trasmettere gli elementi utili per la verifica tributaria all'Ufficio impositore competente. La sussistenza di un obbligo a carico degli organi pubblici ispettivi, quali l'INPS, circa la trasmissione degli atti contenenti notizie fiscalmente rilevanti presuppo ne la piena utilizzabilità della documentazione trasmessa, in quanto all'ente impositore è consentito l'utilizzo non solo dei propri verbali di accertamento ma anche di altri atti e documenti in suo possesso. |