Comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate ai gestori di apparecchi da gioco: ProvvedimentoCon Provvedimento 9 maggio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono le modalità con cui vengono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni da verificare relative alle anomalie nella dichiarazione dei compensi percepiti dagli operatori coinvolti nella gestione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.In particolare, l'Agenzia delle Entrate, per stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, invia a tali soggetti delle comunicazioni agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco (INI-PEC). Le informazioni di dettaglio relative alla comunicazione sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate, denominata "Cassetto fiscale". Il contribuente può rimediare a errori e omissioni mediante l'istituto del ravvedimento operoso. |
Aggiornate le istruzioni della modulistica del Registro imprese: CircolareCon Circolare 6 maggio 2016, n. 3689/C, il Ministero dello sviluppo economico ha diramato le nuove istruzioni per la compilazione della modulistica per gli adempimenti di pubblicità legale verso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).In particolare, l'aggiornamento delle sopracitate istruzioni si è reso necessario a seguito delle novità normative introdotte dai Decreti Ministeriali 22 giugno 2015 e 11 aprile 2016, tra le quali si segnalano le seguenti:
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Repechage al posto del licenziamento solo per mansioni equivalentiIn materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligo di repêchage in capo al datore di lavoro deve ritenersi esistente laddove siano disponibili, all'interno dell'azienda, posizioni con contenuti professionali compatibili con la professionalità del lavoratore interessato al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.Nella Sentenza n. 9467 del 10 maggio 2016, sulla base del principio sopra esposto, i giudici della Suprema Corte hanno confermato il licenziamento per motivi economici di una segretaria di un hotel, nonostante l'esistenza di una posizione libera come cameriera ai piani che la stessa sarebbe stata anche disposta ad accettare per evitare il licenziamento: il datore di lavoro, infatti, non viola l'obbligo del tentativo di repechage, in quanto i contenuti professionali della posizione libera sono ritenuti non omogenei rispetto al bagaglio professionale della lavoratrice. |
Niente rapporto a tempo indeterminato se viene violato il principio del "mutatio libelli": nel rito del lavoro non si possono invocare motivi diversi da quello iniziale a fondamento della controversiaIl collaboratore non può prima chiedere al giudice il riconoscimento della subordinazione e poi, a causa in corso, cambiare strategia e affermare l'inesistenza del progetto sul quale avrebbe dovuto basarsi la collaborazione: per il principio del "mutatio libelli", il ricorrente non può introdurre nuovi temi nel corso del procedimento, e il giudice compie violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato se conclude per il riconoscimento della subordinazione.La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9471 del 10 maggio 2016, ha accolto il ricorso avanzato dal datore di lavoro, in quanto i due fatti contestati rispondono a norme diverse (rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 69 del D.Lgs n. 276/2003), che tra l'altro prevedono diverse responsabilità in termini di onere della prova: la sussistenza della subordinazione, infatti, va provata dal lavoratore. Contrario ai principi di fo rma, dunque, l'operato del lavoratore: l'introduzione di "nuovi temi d'indagine e di decisione altera l'oggetto sostanziale e i termini della controversia", il che risulta inammissibile nel rito del lavoro. |
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: istruzioni INPS per il conguaglioL'INPS, con la Circolare n. 77 del 10 maggio 2016, interviene in merito allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 726/1984, convertito in Legge n. 863/1984.In particolare, l'Istituto previdenziale fornisce indicazioni operative per il recupero a valere sulle risorse residue relative all'anno 2014 e su quelle stanziate per l'anno 2015. |