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12/04/2016 - Mod. 730 precompilato 2016: Provvedimento

Mod. 730 precompilato 2016: Provvedimento

Con Provvedimento 11 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha disposto le regole operative per l'accesso al Mod. 730 precompilato da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.
In particolare, tra le novità previste dal Provvedimento in esame si segnala che:
  • la dichiarazione precompilata sarà resa disponibile, a partire dal prossimo 15 aprile, ai soggetti che hanno percepito nel 2015 redditi di lavoro dipendente e assimilati o redditi di pensione a prescindere dal fatto che l'anno precedente abbiano presentato il 730;
  • a partire da quest'anno è possibile presentare il Mod. 730 in forma congiunta direttamente senza rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato. A tal fine, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di "coniuge dichiarante", dopo aver compilato la propria dichiarazione, dovrà indicare nell'area autenticata il codice fiscale del coniuge che presen terà il modello 730 congiunto in qualità di "dichiarante";
  • la dichiarazione precompilata di quest'anno sarà più ricca di contenuti. Infatti, tra i dati inseriti dall'Agenzia delle Entrate, quest'anno compariranno anche gli oneri detraibili e deducibili trasmessi dai soggetti terzi come ad esempio le spese sanitarie, le spese universitarie e le spese funebri;
  • per accedere alla precompilata, oltre ai canali previsti già l'anno scorso, sono stati attivati altri sistemi di accesso quali la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID e il sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA).
    Si segnala, infine, che l'Agenzia delle Entrate, con Comunicato Stampa 11 aprile 2016, ha reso noto che è attivo il sito dedicato all'assistenza sulla precompilata disponibile all'indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it.

     


Accertamento e adesione: modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite

Con Provvedimento 8 aprile 2016 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente.
In particolare, il modello in esame:
  • deve essere presentato dal contribuente che intende avvalersi dell'utilizzo delle perdite pregresse a seguito della notifica di un avviso di accertamento (art. 42, 4 comma, terzo periodo, D.P.R. n. 600/1973) e nel procedimento di accertamento con adesione (art. 7, comma 1-ter, D.Lgs. n. 218/1997);
  • è trasmesso mediante posta elettronica certificata dell'ufficio competente all'accertamento, allegando copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza. Un successivo provvedimento stabilirà le modalità per la trasmissione telematica.




Congedo parentale e termini di preavviso: il parere del Ministero del Lavoro

La Direzione Generale dell'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 13 dell'11 aprile 2016, fornisce chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina sui congedi parentali ex art. 32 del D.Lgs n. 151/2001 come da ultimo modificato dal D.Lgs n. 80/2015, nella parte in cui il preavviso minimo ai fini della fruizione del predetto congedo è stato ridotto da 15 a 5 giorni.
In particolare viene chiesto se:
  • le previsioni contrattuali facenti riferimento alla previgente disciplina e che quindi prevedono un preavviso minimo di 15 giorni possono comunque ritenersi operative;
  • sia possibile per il datore di lavoro disporre una diversa collocazione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa.

Per quanto concerne il primo quesito il Ministero del Lavoro chiarisce che sono da ritenere operative le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 80/2015. In ordine al secondo quesito il Ministero, pur ribadendo che la fruizione del congedo parentale è qualificata dalla giurisprudenza quale diritto potestativo, ricorda la possibilità di disciplinarne l'utilizzo, al pari dei permessi ex Lege n. 104/1992, tramite "accordi da prendere a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia".




Sempre nullo il licenziamento contestato tardivamente anche se l'illecito è penalmente rilevante

Con la Sentenza n. 7031 depositata l'11 aprile 2016 la Corte di Cassazione interviene in merito ad un licenziamento contestato tardivamente, poiché l'azienda ha atteso la condanna in sede giudiziale.
Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che l'attesa del datore della condanna in sede giudiziale del lavoratore per l'illecito commesso, ha reso nullo il licenziamento in quanto non tempestivo.




Contratti di solidarietà difensivi: trasformazione part time in full time e viceversa

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 14 dell'11 aprile 2016, risponde al quesito se, in costanza di contratto di solidarietà difensivo di cui all'art. 21, comma 5 del D.Lgs n. 148/2015, sia possibile la trasformazione di contratti di lavoro part time in contratti di lavoro full time e viceversa.
Al riguardo il Ministero chiarisce che ciò è possibile, qualora tali trasformazioni non determinino alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo. In caso contrario si rende necessaria la stipula di un ulteriore accordo collettivo aziendale.


Indice completo SeacInfo


Attività di ricerca e contratti a tempo determinato

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'istanza di Interpello n. 12 dell'11 aprile 2016 avanzata da ARIS (Associazione religiosa Istituti socio sanitari), ha fornito chiarimenti in merito ai contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca (art. 23 del D.Lgs n. 81/2015).
In particolare, Il Ministero precisa che:
  • la previsione normativa, per cui i contratti a termini riguardanti in via esclusiva attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto a cui si riferiscono, non è estendibile ai contratti relativi ad attività operative collegate al progetto;
  • le eventuali proroghe di un contratto a tempo determinato per attività di ricerca vanno effettuate entro il termine di 36 mesi, fatto salvo che l'ultima proroga potrà determinare una durata complessiva superiore ai 36 mesi, dal momento che è rapportata alla durata del progetto.


Indice completo SeacInfo


Spesometro: differimento al 20 aprile per le comunicazioni mensili IVA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 11 aprile 2016 che dispone il differimento al 20 aprile 2016 del termine di invio della comunicazione telematica dei dati rilevanti ai fini IVA, riguardanti l'anno 2015.
In questo modo i contribuenti con liquidazione mensile si allineano alla scadenza dei contribuenti trimestrali.
Tale proroga trova applicazione solo con riferimento alla comunicazione dei dati relativi al 2015: non si tratta quindi di una proroga a regime.