Paga IRAP anche il medico di base che non ha dipendenti ma svolge l'attività con strumenti costosi: CassazioneCon Ordinanza 18 agosto 2016, n. 17190, la Corte di Cassazione ha precisato che l'assenza di personale dipendente non è da considerare l'unico requisito per escludere dall'IRAP il medico di base convenzionato con il Ssn.In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, ai fini IRAP, si configura l'esistenza di un'autonoma organizzazione anche quando il medico impiega beni strumentali che "superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale" per l'esercizio dell'attività. Nel caso di specie, è stata sancita la debenza dell'IRAP per il medico di base che, nonostante l'assenza di personale dipendente, usufruiva di quattro studi attrezzati e di beni strumentali di valore cospicuo. |
L'assoluzione dal processo penale non evita il licenziamentoLa Corte di Cassazione ha stabilito che l'assoluzione nel processo penale che vedeva imputato un dipendente per aver sottratto beni aziendali, seppur di modesto valore, per un periodo protratto nel tempo, non evita allo stesso il licenziamento per giusta causa, venendo a mancare il necessario rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, essenziale nel caso in specie.Con la Sentenza n. 17914 del 12 settembre 2016, i giudici della Corte Suprema hanno così confermato il licenziamento del portiere dell'albergo di lusso che aveva l'abitudine di scambiare i quotidiani dell'albergo con altre testate nella vicina edicola: la totale mancanza di autorizzazione, l'aver agito al di fuori delle proprie competenze, tra l'altro provocando il malcontento di alcuni ospiti della struttura, nonché la violazione delle procedure stabilite dal datore di lavoro hanno giustificato la giusta causa di licenziamento. |
Prova nulla se mansione già svolta come co.co.pro., ma reintegra solo per azienda con più di 15 dipendentiCon la Sentenza n. 17921 pubblicata il 12 settembre 2016 la Corte di Cassazione interviene in merito alla legittimità di un licenziamento per mancato superamento del periodo di prova per un lavoratore che in precedenza aveva svolto stessa mansione con una collaborazione a progetto.Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che il patto di prova è nullo, in quanto la "sperimentazione" delle attitudini e qualità professionale del dipendente era già avvenuta durante lo svolgimento di una precedente collaborazione a progetto che prevedeva stesse mansioni. Attenzione però: la Corte ha stabilito che nonostante il licenziamento sia nullo, vanno comunque rispettate le regole in materia di tutela reale e obbligatoria: essendo l'organico aziendale sotto i 15 dipendenti, spetterà solo una tutela risarcitoria e non anche la reintegra sul posto di lavoro. |
Ricorso alla somministrazione a tempo determinato per intense punte di attivitàSecondo la Corte di Cassazione è giustificato il ricorso alla somministrazione a tempo determinato da parte del datore di lavoro nell'ipotesi di punte di intensa attività, cui non è possibile far fronte con l'organico esistente.In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17865 del 9 settembre 2016, ha statuito la legittimità dei contratti sottoscritti, in quanto le punte di intensa attività che non possono essere soddisfatte con il normale organico rientrano nell'ambito di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore), che consentono il ricorso alla somministrazione di lavoro a termine ed il riferimento alle stesse può rappresentare valido requisito formale del relativo contratto. |
Rendite INAIL dal 1° luglio 2016: confermati i valori validi dal 1° luglio 2015Con Decreti del Ministero del Lavoro del 29 luglio 2016, pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Pubblicità legale", sono stati confermati gli importi delle rendite per i settori industria e agricoltura nella misura vigente dal 1° luglio 2015.Il consueto adeguamento non è stato effettuato, poiché la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell'anno 2015 rispetto all'anno 2014 è risultato negativo. Ne consegue che, a decorrere dal 1° luglio 2016, il minimale e massimale di retribuzione annua utile ai fini del calcolo delle rendite e validi anche per determinare il premio INAIL dovuto da dirigenti e lavoratori parasubordinati, risultano, pari rispettivamente a:
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