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14/04/2016 - Studi di settore: regime premiale 2015

Studi di settore: regime premiale 2015

Con Provvedimento 13 aprile 2016, l'Agenzia delle entrate prevede l'accesso al regime premiale previsto dall'art. 10 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e apporta alcune lievi modifiche alla modulistica degli studi di settore approvata con Provvedimento 29 gennaio 2016.
In particolare, tale provvedimento prevede la possibilità di accesso al regime premiale 2015 per 159 studi di settore (78% del totale).

Tale regime si applica agli studi che per il periodo d'imposta 2015 risultano:

  • coerenti con almeno quattro diverse tipologie di indicatori tra quelle già individuate per le precedenti annualità (Allegato 2);
  • coerenti con almeno tre delle tipologie di indicatori (Allegato 2) e contemporaneamente prevedono l'indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti.


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Approvato il modello per richiedere la notifica degli atti della voluntary tramite PEC: Provvedimento

Con Provvedimento 13 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all'indirizzo PEC del professionista che lo assiste, come previsto dall'art. 1, comma 133, Legge di Stabilità 2016.
In particolare, il modello in esame:
  • può essere utilizzato esclusivamente dal contribuente che aveva presentato domanda per aderire alla voluntary disclosure;
  • deve essere presentato, per conto del contribuente, dal professionista che lo assiste nell'ambito della procedura in esame, il quale è tenuto a rilasciare al contribuente l'impegno alla presentazione, contestualmente all'assunzione dell'incarico.
    Il professionista provvederà alla trasmissione telematica, tramite PEC, del modello solo dopo aver apposto la firma digitale sullo stesso, allegando la fotocopia di un documento d i identità o di riconoscimento del cliente in corso di validità;
  • dovrà essere conservato in copia cartacea, debitamente sottoscritta dal contribuente e dal professionista.


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Infortunio in itinere: la distanza non va valutata nel caso dell'utilizzo della biciletta

In materia di infortunio in itinere, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7313 pubblicata il 13 aprile 2016, ha affermato che qualora il lavoratore sia vittima di un incidente mentre si sta recando al lavoro in bicicletta, non va tenuto conto solo della distanza da percorrere tra l'abitazione e il luogo di lavoro, ma anche degli "standard comportamentali" esistenti all'interno della società civile, a maggior ragione, tra l'altro, alla luce della emanazione del "Collegato ambientale" (Legge n. 221/2015), che incentiva all'uso della bicicletta quale mezzo di mobilità sostenibile.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, i giudici della Corte Suprema hanno rinviato la causa al giudice di seconde cure, sostenendo che la scelta della bicicletta per recarsi al lavoro, nonostante la distanza minima tra l'abitazione e il luogo di lavoro, non basta a far ricadere la responsabilità dell'incidente sul lavoratore e pertanto escludere l'info rtunio in itinere. Inoltre, nel valutare il criterio di "necessità" nella scelta del mezzo indicato dall'articolo 12 del D.Lgs n. 38/2000, bisogna tener conto anche di criteri di "ragionevolezza e normalità", considerando pertanto la disposizione citata quale "norma elastica", che va interpretata anche in funzione delle esigenze personali del lavoratore e delle tutele allo stesso garantite dalla Costituzione.


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Gestione separata: indennità di maternità in caso di adozione/affidamento

L'INPS, con il Messaggio n. 1614 del 13 aprile 2016, ricorda che il prossimo 20 aprile entra in vigore il Decreto 24 febbraio 2016 (GU n. 79/2016) con il quale il Ministero del Lavoro, relativamente all'indennità di maternità, ha
  • eliminato il limite dei 6 anni di età del minore, nei casi di adozioni/affidamenti preadottivi nazionali,
  • introdotto, per i casi di adozione/affidamenti preadottivi internazionali, la possibilità di fruire del congedo di maternità/paternità anche per periodi di permanenza all'estero, analogamente a quanto previsto per i genitori lavoratori dipendenti.

L'Istituto rende noto che saranno fornite con successiva circolare le istruzioni operative relative alle suddette modifiche.


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Sicurezza sul lavoro: non è responsabilità datoriale la distrazione dell'operaio

Con la Sentenza n. 8883/2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolar modo sulla responsabilità datoriale per i comportamenti distratti del proprio dipendente nello svolgimento della sua attività lavorativa.
In particolare in ambito sicurezza, precisa la Suprema Corte, una volta adottate tutte le misure di prevenzione ed assolti tutti gli obblighi di legge in materia, il datore di lavoro non è responsabile dei comportamenti colposi del proprio dipendente.


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Trasferimento d'azienda anche in caso di cessione del solo personale

Secondo la Corte di Cassazione è configurabile il trasferimento d'azienda anche nell'ipotesi in cui la cessione riguardi solo un gruppo di dipendenti con particolari competenze che risultino stabilmente coordinati ed organizzati tra di loro, in modo da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi individuabili.
Con la Sentenza n. 7121 del 12 aprile 2016 la Suprema Corte ha sottolineato che tale conclusione è conforme alla giurisprudenza comunitaria che, con riferimento al settore dei servizi ausiliari, ha chiarito come un gruppo organizzato di lavoratori subordinati adibito stabilmente allo svolgimento di un'attività comune può rappresentare un'entità economica con una propria identità.


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Firmato il decreto attuativo che agevola il part time per i lavoratori prossimi alla pensione

Il Ministro del Lavoro, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il 13 aprile 2016 ha firmato il decreto attuativo che agevola la riduzione dell'orario di lavoro per lavoratori prossimi alla pensione (art. 1, comma 284 della Legge di Stabilità 2016).
Tale misura è rivolta ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. In caso di trasformazione a tempo parziale del rapporto (di una misura compresa tra il 40% e il 60%), al lavoratore viene riconosciuta la copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione persa e la corresponsione di una somma pari alla contribuzione pensionistica, che il datore di lavoro avrebbe versato con riferimento alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma, riconosciuta mensilmente dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddit o da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
Si rimane in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.


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Fondi bilaterali: possibile subentrare nei trattamenti in caso di cessione o trasferimenti d'azienda

L'INPS, nel Messaggio n. 1617 del 13 aprile 2016, chiarisce che, in presenza di intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali e in caso di lavoratori dipendenti di aziende interessate da operazioni societarie, è legittima la continuazione dei programmi di riduzione/sospensione dell'orario (già autorizzati alla cedente) in capo alla cessionaria.
Nel caso in cui l'intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali sia subordinato alla stipula di un accordo sindacale, l'azienda subentrante è tenuta a:
  • manifestare l'interesse alla prosecuzione dei programmi come precedentemente concordati;
  • stipulare un nuovo accordo collettivo o, in alternativa, presentare una comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente accordo.

L'Istituto chiarisce che tale indirizzo si applica a tutti i Fondi attualmente vigenti e, limitatamente all'assegno di solidar ietà, al Fondo di integrazione salariale.