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14/09/2016 - Altri soggetti tenuti ad inviare i dati al Sistema TS ai fini della dichiarazione precompilata: Decreto

Altri soggetti tenuti ad inviare i dati al Sistema TS ai fini della dichiarazione precompilata: Decreto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2016, n. 214, il Decreto MEF 1° settembre 2016 che prevede l'ampliamento dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
In particolare, oltre ai soggetti individuati dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014, sono tenuti ad inviare al Sistema TS le spese sostenute da parte dei contribuenti (persone fisiche) a decorrere dal 1° gennaio 2016:
  • esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
  • psicologi;
  • infermieri;
  • ostetriche/i;
  • tecnici sanitari di radiologia medica;
  • ottici;
  • veterinari.

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Beni ai soci, nuovi codici tributo per pagare l'imposta sostitutiva, Risoluzione

Con Risoluzione 13 settembre 2016, n. 73, l'Agenzia delle Entrate ha istituito dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive di cui all'art. 1, commi da 115 a 121, L. n. 208/2015.
In particolare, per consentire il versamento di tali imposte viene rinominato il codice tributo "1127"e vengono istituiti i seguenti codici tributo:
  • "1836" denominato "Imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
  • "1837" denominato "Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
  • "1127" denominato "Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale - ar ticolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".


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Permessi Legge 104/92: l'utilizzo per fini diversi dall'assistenza legittima il licenziamento

Utilizzare i permessi previsti dalla Legge n. 104/92 per l'assistenza ai disabili, per finalità differenti da quelli previsti dalla norma legittima il licenziamento per giusta causa del lavoratore.
Questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 17968 del 13 settembre 2016, nella quale chiarisce che i permessi "devono essere fruiti in coerenza con la loro funzione: in difetto di tale nesso causale diretto tra assenza dal lavoro e prestazione di assistenza, devono ritenersi violati i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo". Pertanto, l'utilizzo improprio dei permessi della Legge n. 104/92 costituisce una violazione intenzionale degli obblighi del lavoratore, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa.


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Somministrazione e impugnativa del licenziamento anche nei confronti dell'utilizzatore

La Corte di Cassazione ha statuito che nell'ipotesi di licenziamento intimato dal somministratore il lavoratore deve proporre tempestivamente, a pena di decadenza, l'impugnativa anche rispetto all'utilizzatore.
Con la Sentenza n. 17969 del 13 settembre 2016 viene chiarito che nei casi di costituzione di un rapporto lavorativo direttamente in capo all'utilizzatore (art. 27 del D.Lgs n. 276/2003), gli atti di gestione del rapporto compiuti dal somministratore producono nei confronti dell'utilizzatore tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto stesso, compreso il licenziamento, con conseguente onere del lavoratore di impugnarlo anche rispetto a quest'ultimo.


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Cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca: requisiti di accesso e istanze 2016

Come si ricorderà, la Legge di Stabilità 2016 ha disposto lo stanziamento, per l'anno 2016, di una somma pari a 18 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca.
Ora l'INPS, con la Circolare n. 177 del 13 settembre 2016, fornisce chiarimenti sui requisiti di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga, sulla presentazione e sulla gestione delle relative istanze per i periodi d'intervento annualità 2016.


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Lavoro oltre il 6° giorno: il danno va presunto e non è applicabile il principio della non contestazione

Con la Sentenza n. 17966 del 13 settembre 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito al danno da usura nel caso di prestazione lavorativa sistematicamente superiore ai 6 giorni.
Nello specifico la suprema Corte ha riconosciuto il danno nel caso di un'azienda che, in assenza di accordo scritto, aveva istituito turnazioni che prevedevano prestazioni a cicli di più di sei giorni per turno: il datore sosteneva erroneamente che la mancata contestazione dei lavoratori si configurava come assenso da parte della forza lavoro.
La Suprema Corte ha sentenziato che "(..) il principio di non contestazione di cui agli articoli 115 e 416 secondo comma Cpc (..)" non è applicabile al caso di specie ed il danno da usura va quindi liquidato.