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14/10/2016 - Nuovo Modello IPEA per lo scomputo delle perdite pregresse nei processi di accertamento

Nuovo Modello IPEA per lo scomputo delle perdite pregresse nei processi di accertamento

Con Provvedimento 12 ottobre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente.
In particolare, il modello in esame:
  • dovrà essere presentato esclusivamente per via telematica utilizzando il prodotto informatico denominato "IPEA", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it dal 12 ottobre 2016 (non più quindi tramite PEC);
  • sostituisce quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 aprile 2016 (vedi SeacInfo 12 aprile 2016), il quale non potrà più essere utilizzato dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento in esame.


Indice completo SeacInfo


Cessione d'azienda con riserva di proprietà in caso di inadempimento del compratore, Risoluzione

Con Risoluzione 13 ottobre 2016, n. 91, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alle conseguenze provenienti dalla risoluzione di un contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà in caso di inadempimento del compratore.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito ai seguenti argomenti:
  • regime di responsabilità solidale per i debiti fiscali contratti dall'acquirente, in caso di esercizio di riserva di proprietà;
  • trattamento ai fini IRES e IRAP riservato al venditore del credito residuo non incassato;
  • tassazione ai fini IRES e IRAP, da riservare all'indennità che il giudice potrebbe disporre a carico del venditore quale "reductio ad equitatem" (comma 2, art. 1526, c.c.);
  • obblighi ai fini dell'imposta di registro, in merito all'esercizio della clausola risolutiva espressa o al ricorso ex articolo 700, c.p.c..


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Il danno da demansionamento può essere quantificato in via presuntiva

Con la Sentenza n. 20677 del 2016 la Suprema Corte è intervenuta in merito alla quantificazione del risarcimento per danno da demansionamento di un lavoratore dipendente di un istituto bancario.
Nel caso di specie la Suprema Corte, nel confermare che il danno da dequalificazione professionale non è automaticamente insito nel demansionamento, ha anche affermato che la quantificazione di detto danno può avvenire anche indirettamente valutando indici quali:
  • la durata della dequalificazione;
  • l'emarginazione del dipendente, nonché
  • l'impoverimento delle esperienze professionali.


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Lavoro intermittente: illegittimo il ricorso per le ragioni oggettive se il CCNL lo esclude

Il Ministero del Lavoro, con Parere del 4 ottobre 2016 n. 18194, si pronuncia in relazione alla legittimità del ricorso al lavoro intermittente nell'ipotesi in cui il contratto collettivo di categoria stabilisca il divieto di utilizzo di tale forma contrattuale in ragione della mancata individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive che ne giustifichino l'applicazione.
Il Ministero, nel ricordare che l'art. 13 del D.Lgs n. 81/2015 demanda al contratto collettivo l'individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente, riconosce che le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possono stabilire, non rinvenendo le predette esigenze, il divieto di utilizzo di tale forma contrattuale. In tali casi, resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente nel caso in cui sussistano i requisiti soggettiv i (meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e più di 55 anni).
Tutto ciò implica che la violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso al lavoro intermittente determina, laddove non sussistano i requisiti soggettivi, l'assenza delle condizioni legittimanti l'utilizzo di tale forma contrattuale e la conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.