Regime forfetario: nuova istanza per il regime agevolato contributivo, Messaggio INPSCon Messaggio 26 gennaio 2016, n. 286, l'INPS prevede le modalità operative per la gestione del regime agevolato contributivo (per i soggetti in regime forfetario) previste dall'art. 1, commi da 77 a 84, Legge n. 190/2014, come modificata dalla Legge di Stabilità 2016.La richiesta per l'adesione al regime agevolato va effettuata tramite istanza attraverso un apposito modulo disponibile all'interno del cassetto previdenziale. Per i soggetti già esercenti attività d'impresa e/o attivi in gestione al 31/12/2015, il termine di presentazione dell'istanza è tassativamente il 28 febbraio dell'anno di presentazione della domanda stessa (28 febbraio 2016); L'INPS ricorda inoltre che tutte le domande presentate per il regime agevolato nel 2015 sono state chiuse d'ufficio al 31/12/2015. Di conseguenza, l'adesione al nuovo regime agevolato nel 2016 avviene tramite presentazione di una nuova domanda, anche da part e dei soggetti che vi abbiano già aderito nel 2015. |
Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE: chiarimenti INPSCon Decreto interministeriale n. 90401 dell'8 giugno 2015 sono stati recepiti gli accordi sindacali per la costituzione presso l'INPS del fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE. Con accordo integrativo sottoscritto il 30 novembre 2015 è stata adeguata la disciplina del Fondo alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7 del D.Lgs n. 148/2015 ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni.L'INPS, nella Circolare n. 28 dell'11 febbraio 2016, fornisce chiarimenti in merito all'erogazione delle prestazioni, alla contribuzione di finanziamento ed alle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS. |
CDS aziende no CIGS: ulteriori indicazioni ministerialiCon la Circolare n. 8 del 12 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto in merito ai contratti di solidarietà difensivi per aziende non soggette alla disciplina CIGS (ex articolo 5 della Legge n. 236/1993).In particolare sono stati forniti chiarimenti in merito:
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Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico: chiarimenti INPSCon Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 è stato recepito l'accordo sindacale per la costituzione presso l'INPS del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Con accordo integrativo sottoscritto il 10 dicembre 2015 è stata adeguata la disciplina del Fondo alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7 del D.Lgs n. 148/2015 ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni.L'INPS, nella Circolare n. 27 dell'11 febbraio 2016, fornisce chiarimenti in merito all'erogazione delle prestazioni, alla contribuzione di finanziamento ed alle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS. |
Esonero contributivo triennale: precisazioni sulla manifestazione del diritto di precedenzaIl Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, ha fornito chiarimenti in merito all'esercizio del diritto di precedenza ai fini dell'utilizzo dell'esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.Il Ministero precisa, innanzitutto, che il diritto di precedenza deve essere manifestato per iscritto da parte del lavoratore interessato. In mancanza di tale manifestazione o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di altri lavoratori, godendo dell'esonero contributivo triennale. |
Fondi di solidarietà bilaterali alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs n. 148/2015: circolare INPSL'INPS, con la Circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, interviene per illustrare le principali novità introdotte dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di fondi di solidarietà bilaterale e di Fondo di integrazione salariale. In particolare, l'Istituto fornisce chiarimenti in merito al campo di applicazione, alle nuove prestazioni, alla contribuzione di finanziamento. |
Il contratto di prossimità non può derogare al minimale contributivoLa Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 8 del 12 febbraio 2016, fornisce chiarimenti in merito alla contrattazione collettiva di prossimità (art. 8 del DL n. 138/20119, convertito dalla Legge n. 148/2011). In particolare, viene chiesto se i livelli retributivi fissati dal contratto di prossimità possano costituire base imponibile anche in deroga ai minimali contributivi sanciti dall'art. 1 del DL n. 338/1989.Al riguardo il Ministero chiarisce che il predetto art. 8 consente la realizzazione di specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alla rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione e alla qualità dei contratti di lavoro. Tuttavia nei contenuti di tali specifiche intese, aziendali o territoriali, non è prevista la determinazione dell'imponibile contribut ivo. Inoltre, il mancato rispetto degli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile comporta l'impossibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi. |