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16/03/2016 - Non sono revocate le agevolazioni "prima casa" in caso di abuso edilizio successivo alla registrazione della compravendita

Non sono revocate le agevolazioni "prima casa" in caso di abuso edilizio successivo alla registrazione della compravendita

Con Sentenza 4 marzo 2016, n. 4351, la Corte di Cassazione ha precisato che il contribuente non perde le agevolazioni "prima casa" se realizza un'opera abusiva dopo la registrazione dell'atto di acquisto dell'immobile.
In particolare, i Giudici, sulla base di quanto previsto dall'art. 49, D.P.R. n. 380/2001, con il quale è disposto che "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici", hanno stabilito che l'abuso edilizio che, alla data di registrazione dell'atto, non risultava realizzato, non fa decadere dai benefici in esame.

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Indice TFR del mese di febbraio 2016

L'Istituto centrale di statistica ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di febbraio 2016 è pari a 99,5 punti.
L'incidenza percentuale della differenza rispetto all'indice in vigore al 31 dicembre 2015, sulla base del coefficiente di raccordo 1,071, è pari a 0; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell'1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 0,25%.

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Licenziamento per il rifiuto di svolgere la prestazione nei locali aziendali

Secondo la Corte di Cassazione è da ritenersi pienamente legittimo il provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, volendo continuare a svolgere l'attività lavorativa da casa sua, contravviene alle direttive del datore di lavoro e si rifiuta di effettuare la propria prestazione presso i locali aziendali.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5056 del 15 marzo 2016, ha sottolineato che la determinazione del luogo della prestazione lavorativa rientra nella potestà organizzativa datoriale e incontra un limite soltanto nelle previsioni in tema di trasferimento del lavoratore, che non rilevano nel caso in esame dal momento che non è ravvisabile un'autonoma unità produttiva dell'impresa presso il domicilio del dipendente.