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16/05/2016 - Ultimo giorno per presentare la dichiarazione sostitutiva del canone RAI

Ultimo giorno per presentare la dichiarazione sostitutiva del canone RAI

Il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate 13 maggio 2016 ricorda che in data odierna, 16 maggio 2016, scade il termine entro cui presentare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, con la quale i titolari di utenze elettriche per uso domestico fanno presente di non possedere alcun apparecchio televisivo o comunicano su quale utenza elettrica intestata ad un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone.
Tale dichiarazione può essere inviata:
  • telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;
  • in forma cartacea, allegando la copia di un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbona mento Tv - Casella postale 22 - 10121 Torino.

Qualora la dichiarazione in esame sia effettuata entro oggi, la stessa avrà effetto per l'intero canone dovuto per il 2016.

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Competenza estesa per quattro codici tributo: Risoluzione

Con Risoluzione 13 maggio 2016, n. 39, l'Agenzia delle Entrate estende l'utilizzo del modello F24 ai versamenti delle somme dovute a titolo di tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP), dei relativi interessi e sanzioni.
In particolare, dal 1° giugno 2016, i codici di seguito elencati, serviranno anche per assolvere gli adempimenti in favore delle Province e delle Città metropolitane che stipulano apposita convenzione con l'Amministrazione finanziaria:
  • 3931 "Tassa/canone per l'occupazione permanente di spazi e aree pubbliche";
  • 3932 "Tassa/canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche";
  • 3933 "Tassa/canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - interessi";
  • 3934 "Tassa/canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - sanzioni".

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Indice TFR del mese di aprile 2016

L'Istituto centrale di statistica ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di aprile 2016 è pari a 99,6 punti.
L'incidenza percentuale della differenza rispetto all'indice in vigore al 31 dicembre 2015, sulla base del coefficiente di raccordo 1,071, è pari a 0; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell'1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 0,5%.

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Pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro il Decreto sulla detassazione dei premi di risultato

È stato pubblicato oggi, 16 maggio 2016, sul sito del Ministero del Lavoro, Sezione Pubblicità Legale, il Decreto interministeriale, firmato lo scorso 25 marzo, che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata. Diventa, pertanto, operativa la detassazione per l'anno 2016.
Dell'avvenuta adozione del decreto viene fornita notizia anche sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016.

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Badge: è controllo a distanza se la registrazione si estende a tutti gli orari e permessi dei lavoratori

Con la Sentenza n. 9904 del 13 maggio 2016 la Cassazione annulla il licenziamento per giusta causa del lavoratore che si era accordato con altri quattro colleghi per passare il badge, in modo che risultasse trascorso in servizio il massimo del tempo possibile.
Nello specifico, la Suprema Corte rileva che "strisciare" il badge non aveva solo la funzione di rilevare l'orario di entrata e uscita dall'azienda, ma anche quello di registrare i permessi, le pause e le sospensioni, consentendo un controllo continuo permanente e globale sugli addetti. Pertanto, l'installazione del rilevatore di presenze magnetico e il sistema online adottato in azienda doveva essere concordata con le rappresentanze sindacali aziendali o autorizzata dall'Ispettorato del lavoro. Quindi sono inutilizzabili i dati posti alla base del licenziamento del dipendente, che deve essere reintegrato.

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Non responsabile il coordinatore per la sicurezza per le lesioni gravissime all'operaio

In tema di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito l'assenza di responsabilità penale nei confronti del coordinatore per la sicurezza per le lesioni gravissime subite dall'operaio, a causa di un incidente verificatosi per un estemporaneo e contingente sviluppo dei lavori, poiché è compito del datore vigilare sulle operazioni.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 20068 del 13 maggio 2016, ha chiarito che al coordinatore compete soltanto la verifica dell'idoneità del Pos (piano operativo sicurezza) e l'adeguamento del Psc (piano sicurezza e coordinamento).