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16/11/2016 - Bonus riqualificazione alberghi: bozza Legge di Bilancio 2017

Bonus riqualificazione alberghi: bozza Legge di Bilancio 2017

Nella bozza della Legge di Bilancio 2017 è previsto il riconoscimento anche per il 2017 e 2018 del credito d’imposta a favore delle strutture alberghiere, c.d. bonus "riqualificazione alberghi".
Il beneficio è pari al 65% delle spese sostenute per interventi abbiano le seguenti finalità:
  • recupero del patrimonio edilizio;
  • riqualificazione antisismica o energetica;
  • acquisto mobili.

Tra i possibili beneficiari del credito rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica.
Il credito in esame è ripartito in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.


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Cassa integrazione e fondi di solidarietà: l’INPS fornisce chiarimenti su termini e decadenza del diritto al conguaglio

L’INPS, con la Circolare n. 199 del 15 novembre 2016, interviene nel merito dei trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina ex D.Lgs n. 148/2015, fornendo chiarimenti su termini e decadenza del diritto al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori e rinviando ad un ulteriore comunicazione gli aggiornamenti della procedura UniEmens.
In particolare, l’Istituto ha precisato che il conguaglio dei trattamenti corrisposti dalle aziende, nonché il versamento del contributo addizionale, sarà consentito entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello della circolare di prossima emanazione. Parimenti, medesimo termine riguarderà anche la decadenza del diritto ad operare il conguaglio delle integrazioni corrisposte dai datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs n. 148/2015.


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Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale e prestazioni integrative della CIGS

L’INPS, con la Circolare n. 198 del 14 novembre 2016, interviene per fornire indicazioni riguardo i termini di decadenza di 6 mesi per richiedere il rimborso delle prestazioni integrative connesse ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo anticipate dai datori di lavoro.
In particolare, l’Istituto chiarisce che, fermo restando che le prestazioni integrative dei trattamenti di CIGS previsti da accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono erogate ai lavoratori direttamente dall’INPS (art. 5, comma 8, D.I. n. 95269), il termine di decadenza di 6 mesi per richiedere il rimborso delle prestazioni integrative del Fondo anticipate dalle aziende ai lavoratori è articolato come segue:
  • per le prestazioni integrative di CIGS richieste a partire dal 6 giugno 2016 (data di entrata in vigore del D.I. 95269/2016), o, se richi este antecedentemente, non ancora concluse entro tale data, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del periodo di concessione; se la deliberazione concessiva del Fondo è adottata successivamente alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento di CIGS, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data della deliberazione;
  • per i trattamenti integrativi su CIGS richiesti e conclusi prima del 6 giugno 2016, il termine di 6 mesi decorre da tale data e, quindi, saranno posti in decadenza eventuali richieste di rimborso successive al 6 dicembre 2016.


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Aree di crisi complessa: accordo e istanze CIGS anche nel 2017

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 del 15 novembre 2016, interviene nuovamente in merito all’intervento straordinario di integrazione salariale introdotto dal D.Lgs n. 185/2016 (Correttivo del Jobs Act) e rivolto alle imprese operanti in una area di crisi complessa che abbiano già completato la fruizione ordinaria dell’ammortizzatore.
In particolare, il Ministero, al fine di agevolare la possibilità di accedere al trattamento, rettificando la precedente Circolare n. 30/2016, dispone, in relazione alle sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, una esplicita proroga delle scadenze sia per la sottoscrizione dell’accordo in sede ministeriale che per la trasmissione della domanda di concessione dell’ammortizzatore.