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18/03/2016 - Anche le somme dovute per la dichiarazione di successione sono da effettuare con Mod. F24: Provvedimento

Anche le somme dovute per la dichiarazione di successione sono da effettuare con Mod. F24: Provvedimento

Con Provvedimento 17 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dal D.M. 8 novembre 2011, ha esteso le modalità di versamento mediante Mod. F24 alle somme dovute in relazione alla presentazione di dichiarazione successione.
In particolare, è previsto che, a decorrere dal 1° aprile 2016, l'imposta sulle successioni, l'imposta catastale, le tasse ipotecarie, l'imposta di bollo, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, nonché gli interessi, le sanzioni e gli atri importi accessori, collegati alla presentazione della dichiarazione di successione debbano essere versati tramite Mod. F24.
Tuttavia, al fine di permettere l'adeguamento al nuovo sistema di versamento, l'Agenzia concede, fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di utilizzare ancora il Mod. F23, in alternativa al Mod. F24.
Tale alternativa non è possibile invece per i versamenti dovuti a seguito di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, i quali dovranno essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.


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Salari medi e convenzionali per le prestazioni economiche di malattia, maternità, tbc e altri importi

L'INPS, con la Circolare n. 51 del 17 marzo 2016, comunica i salari medi e convenzionali valevoli per l'anno 2016 ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e TBC, nonché altri importi relativi ad altre prestazioni erogate dallo stesso Istituto.

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Riduzione contributiva in edilizia per l'anno 2015: istruzioni operative

L'INPS, con la Circolare n. 52 del 17 marzo 2016, rende noto che con Decreto del Ministero del Lavoro del 1° dicembre 2015 è stata confermata per l'anno 2015, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.
L'Istituto, inoltre, fornisce indicazioni operative in merito all'invio delle istanze ed alla compilazione del flusso UniEmens. In particolare, viene precisato che il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016. I datori di lavoro possono inviare le relative domande fino al 15 maggio 2016.


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Lecita la videoripresa attraverso vetrate aziendali ai fini probatori di un illecito del dipendente

Con la Sentenza n. 11419 del 17 marzo 2016 la Corte di Cassazione interviene in merito all'utilizzo di riprese esterne di videosorveglianza che riprendano gli interni dei locali aziendali.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che le riprese esterne che inquadrino l'attività del dipendente all'interno dell'impresa, sono consentite ai fini investigativi da parte del datore, se hanno il fine di provare l'illecito comportamento del lavoratore.


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No al contratto di somministrazione con genericità nelle componenti identificative della causale

La Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del contratto di somministrazione a tempo determinato che presenta genericità nelle componenti identificative essenziali della causale, dal momento che non risulta possibile effettuare la necessaria verifica di effettività, a causa della mancata indicazione di tempi, modi ed unità lavorative richieste dallo sviluppo del progetto di automazione.
Con la Sentenza n. 5342 del 17 marzo 2016 la Suprema Corte ha chiarito che deve ritenersi insufficiente il generico richiamo alla sussistenza delle esigenze di implementazione legate al progetto di automazione, poiché non permette l'accertamento dell'effettività della causale, indispensabile per valutare la legittimità del ricorso alla fattispecie contrattuale.


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Restyling per i codici tributo F24 dal 2017

Con Risoluzione n. 13 del 17 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate comunica che i codici tributo attualmente utilizzati nel Mod. F24 sono stati sottoposti ad un processo di revisione rivolto alla riduzione del loro numero complessivo ed all'aggiornamento della loro denominazione. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2017, si assisterà, alla soppressione di una parte di essi per confluenza in altri codici tributo.
Di particolare interesse per i datori di lavoro/committenti sostituti d'imposta risulta essere
  • la soppressione dei codici tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno) e la relativa confluenza nel codice tributo 1001;
  • la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) e la relativa confluenza nel codice tributo 3802;
  • la soppressione del codice tributo 1038 (ritenute su provvigioni) e la relativa confluenza nel codice tributo 1040.