Canone RAI: il Coniglio di Stato chiede chiarimenti al MiseCon Parere 14 aprile 2016, n. 615, la sezione consultiva del Consiglio di Stato, a seguito dell'esame dello schema del decreto ministeriale del MISE (attuativo dell'art. 1, comma 154, Legge di stabilità 2016), richiede in particolare che nel regolamento vengano chiariti i seguenti aspetti:
Inoltre i giudici richiedono che nel regolamento sia specificato che il canone tv è dovuto solo a fronte del possesso di uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale del digitale terrestre o satellitare, direttamente o indirettamente, tramite decoder. |
Studi medici convenzionati con il Ssn non soggetti ad IRAP: CassazioneCon Sentenza 13 aprile 2016, n. 7291, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato che non sono soggetti ad IRAP gli studi medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.In particolare, è stato precisato che lo svolgimento in forma associata dell'attività di medicina generale non è assoggettabile ad IRAP, in quanto non si configura autonoma organizzazione nemmeno in presenza di:
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Lavoro accessorio: implementata la proceduraL'INPS, nel Messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016, rende noto che è stata implementata la procedura per la comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio.Tali nuove funzionalità, ad uso delle sedi e del contact center, consentono di monitorare il non superamento dei limiti economici previsti dal D.Lgs n. 81/2015. |
Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti restituite al soggetto erogatore: definite le modalità per la richiesta di rimborsoÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 il Decreto 5 aprile 2016, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce istruzioni per la presentazione della richiesta di rimborso delle imposte pagate su somme assoggettate a tassazione in anni precedenti restituite al soggetto erogatore, che non sono state dedotte in tutto o in parte nel periodo d'imposta di restituzione.In particolare, l'istanza di rimborso deve essere presentata in carta libera agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate nel termine biennale, che decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme. |
Chiusure decise fra azienda e sindacati non compensate con le festivitàSecondo la Corte di Cassazione, nonostante l'esistenza di un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali unitarie, non è consentito pagare al lavoratore come festività soppresse le giornate di sospensione dell'attività, in quanto tale sospensione è stabilità per ragioni concernenti la gestione e l'organizzazione dell'impresa. Il pagamento delle festività (nel caso specifico il 1° ed il 4 novembre) è riconosciuto di diritto al lavoratore e, del pari, gli spettano i pagamenti delle giornate in cui il datore ha deciso per sue esigenze di non aprire l'attività.In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7572 del 15 aprile 2016, ha sottolineato che l'accordo fra azienda e sindacati non poteva essere redatto, dal momento che si trattava di diritti retributivi, rispetto ai quali occorreva un mandato specifico del lavoratore all'organizzazione sindacale. L'assenza nelle giornate di sospensione dell' attività non è imputabile al dipendente, che si limita ad eseguire un ordine. |
Personale del credito cooperativo: invio e gestione delle istanze al Fondo di solidarietàL'INPS, con il Messaggio n. 1679 del 15 aprile 2016,
illustra le delibere adottate in materia dal Comitato amministratore (Delibere nn. 2 e 3 del 26.11.2015). |
Congedo per le donne vittime di violenza di genere: circolare INPSL'INPS, con la Circolare n. 65 del 15 aprile 2016, fornisce istruzioni operative per la fruizione del congedo per donne vittime di violenza di genere introdotto dall'art. 24 del D.Lgs n. 80/2015.Si tratta della possibilità per le lavoratrici dipendenti del settore privato, inserite in percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, di fruire di un congedo per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giorni lavorativi nell'arco temporale di 3 anni. Per fruire del congedo le lavoratrici sono tenute a presentare domanda alla struttura territoriale INPS prima dell'inizio del congedo. A riguardo l'INPS precisa che le lavoratrici che avessero già fruito di periodi di congedo (il D.Lgs n. 80/2015 è entrato in vigore il 25 giugno 2015) sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi. La domanda, in attesa dell'adeguamento delle procedure telematiche, deve essere presentata utilizzando il modello cartaceo (SR 165) rinvenibile sul sito dell'Istituto. |